L’Agenzia nega l’aliquota Iva al 5% per le cessioni di guanti pluriuso
La risposta a interpello 213: trattamento più favorevole solo per Dpi monouso. Le Entrate aggiungono un nuovo elemento ai criteri previsti dal Dl 34/2020
Guanti pluriuso fuori dell’agevolazione Iva del 5% (e fino al 31 dicembre 2020 dell’esenzione) prevista per la cessione di beni destinati a finalità sanitarie. La posizione espressa dalle Entrate con la risposta 213/2021 del 26 marzo non tiene in dovuta considerazione la norma e l’elenco previsto dall’articolo 124 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e potrebbe portare a un’esclusione (poco coerente) di altri beni ivi contenuti quali, ad esempio, le visiere e le lenti protettive che di per sé sono multiuso.
L’Agenzia osserva che la caratterisca di «lunga durata» propria dei guanti pluriuso, pur essendo qualificabili come Dpi, non consente per natura di usufruire del beneficio in commento. Tale posizione trova una sua prima origine in una Faq dell’Adm del dicembre scorso, secondo cui non rientrebbero nell’agevolazione i guanti Dpi di prima categoria non dichiarati per uso sanitario e che si prestano a un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti di uso domestico, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili).
L’Agenzia si sofferma solo sull’elemento durata. In effetti, il tema oggetto dell’analisi è la finalità sanitaria. In relazione a tale finalità l’Agenzia aveva correttamente chiarito che la stessa va intesa in senso oggettivo e valutata caso per caso: i beni, per poter accedere all’agevolazione, devono avere caratteristiche tecniche idonee a garantire chi li utilizza dalla diffusione del virus.
Inoltre, l’Adm ha statuito che l’utilizzo per finalità sanitarie ricorre ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso.
Affinché possa accedere al regime agevolativo il bene deve:
1. essere classificato in uno dei codici Taric come individuati esemplificativamente da Adm;
2. essere un Dpi ovvero un dispositivo medico;
3. essere utilizzato per finalità sanitarie.
La finalità sanitaria sopra illustrata non pare essere preclusa ove i prodotti (avendo le caratteristiche tecniche sopra descritte) siano multiuso, così come avviene, ad esempio, per occhiali o lenti protettive. La posizione dell’Agenzia pare penalizzante, nella considerazione della finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124 del Dl 34/2020.