Adempimenti

L’agevolazione spetta solo se viene chiarita la zona sismica

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di Andrea Barocci

Ai sensi dell’articolo 119, comma 4 del Dl 34/2020, le disposizioni del cosiddetto Supersismabonus non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

Questa nota era già presente nel Sismabonus tradizionale, di cui alla legge di bilancio del 2017, e già allora ha sollevato qualche perplessità. In particolare si rileva che la citata Opcm è stata poi sostituita e aggiornata dalla 3519 del 28 aprile 2006 e solo a seguito di quest’ultima sono state classificate come sismiche moltissimi comuni italiani (buona parte della Lombardia, alcune zone dell’Emilia, ecc…).

Ne consegue che, da una lettura pedissequa del provvedimento fiscale un comune come Milano, attualmente in zona sismica 3, potrebbe non fruire dei bonus strutturali in quanto è stato classificato solo a seguito della Opcm 3519 (attraverso la Dgr 2129/2014 entrata in vigore il 10 aprile 2016). O ancora, si pensi alla regione Veneto che solo a gennaio 2021 ha deliberato l’aggiornamento delle zone sismiche del proprio territorio e una nuova mappa delle stesse.

Risulta altresì evidente non essere questo l'intento del normatore, tant’è che già nella legge di bilancio 2018 veniva ampliato l’articolo 16 del Dl 63/2013, comma 1-septies, acquisto di case antisismiche, citando correttamente i comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.

Si è dunque creato una sorta di corto circuito normativo, in quanto il Dl 34/2020 dice che per i commi da 1-bis a 1-septies le zone sismiche sono individuate dalla Opcm 3274/2003, ma il comma 1-septies contiene a sua volta il riferimento, aggiornato, alla Opcm 3519/2006.

A ciò si aggiunge che l’agenzia delle Entrate, nella sua guida di luglio 2020 in risposta alla domanda 25 della sezione faq, cita: La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile a un link che rinvia ad una pagina del sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Tale mappa, maggiormente tarata sulla pericolosità sismica che non sulla classificazione amministrativa, riporta molto più delle semplici 4 zone, oltre a tenere conto dell’esistenze di aree amministrative suddivise in zone differenti. Per esempio, nella zona “3-4” è possibile fruire del bonus? E nella “3B”?

L’8 gennaio 2021 l’agenzia delle Entrate è ulteriormente intervenuta in merito, con la risposta all'interpello 25 riguardante il comma 1-septies: laddove l’ente territoriale istituisca delle sottozone sismiche, se queste possiedono le stesse caratteristiche delle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche individuate dalle norme e prassi possono beneficiare della detrazione di imposta prevista. Quindi ancora una volta si “contraddice” il riferimento aggiornato dell'1-septies (Opcm 3519/2006) citando il riferimento superato (Opcm 3274/2003); in questo caso però vi è un’apertura verso le eventuali suddivisioni ulteriori dell’ente territoriale.

Resta il fatto che, a fronte di una imprecisione normativa, fino ad ora solo l’agenzia delle Entrate si è espressa con interpretazioni che probabilmente non le competono e che sarebbe bene provenissero dagli organi di riferimento.

In aggiunta, tenendo conto che il Supersismabonus ha eliminato qualsiasi obbligo di miglioramento sismico o di salto di classe, sarebbe molto più semplice dare la possibilità di applicarlo a tappeto su tutto il territorio nazionale, eventualmente calibrandone diversamente le percentuali di detrazione ma rendendolo di fatto un bonus sulle strutture in generale; non dimentichiamo, infatti , che molto del nostro patrimonio edilizio presenta criticità legate all’età e alla conservazione, indipendenti dal fatto che potrebbe arrivare un terremoto.

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