Controlli e liti

L’amministratore di fatto può rispondere in solido della sanzione alla Srl

Per la Ctr Lombardia 3357/2021 non scatta l’esimente se si trae beneficio dalla condotta fraudolenta dell'ente

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di Massimo Romeo

Per la sanzione alla società risponde solidalmente anche l’amministratore di fatto laddove quest’ultimo tragga beneficio dalla condotta fraudolenta della società. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 3357 del 20 settembre 2021 ha escluso l’esimente di cui all’articolo 7 del Dl 269/2003.

Al responsabile solidale delle violazioni di una srl veniva notificato l’avviso di accertamento quale «amministratore di fatto». L’Agenzia delle Entrate sosteneva che i verificatori avessero ampiamente documentato le attività consulenziali e organizzative svolte in favore della srl e di altre società, attività assimilabili a quelle di amministratore di fatto e che, pertanto, egli aveva beneficiato della condotta fraudolenta della società, non essendo applicabile l’esimente secondo cui, nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche, le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti della società.

I giudici del riesame, ribaltando la decisione dei giudici di primo grado che non avevano ritenuto provata la qualifica di amministratore di fatto, rammentano che il criterio della personalizzazione della sanzione tributaria non è stato del tutto abbandonato, posto che le novità apportate dal decreto non si estendono alla generalità delle sanzioni, ma solo a quelle relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, distinguendo quindi coloro che agiscono per conto di imprenditori individuali da coloro che agiscono per conto di imprenditori società o enti giuridici.

In secondo luogo, la Ctr sottolinea che tale disciplina si applica in situazioni ordinarie, non nelle ipotesi di strutture fraudolente, create artificiosamente affinché determinati soggetti (persone fisiche) si avvalgano dello schermo societario di fittizi soggetti giuridici al fine di beneficiarie di vantaggi fiscali ed economici.

Nel merito, precisa la Commissione, il contribuente non aveva fornito nessuna prova contraria e dalle risultanze della verifica fiscale nonché dalle dichiarazioni di terzi, riportate sia nel PVC sia nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, risultava comprovato in maniera indefettibile che egli fosse stato, assieme ad altri, uno dei principali beneficiari dell’attività fraudolenta posta in essere dalla società.

L’esimente di cui al citato articolo 7 incontra l’esistenza di un limite «ove sia dimostrato che la persona giuridica (nella specie, società di capitali) sia stata costituita artificiosamente, a fini illeciti»: in tal caso le sanzioni amministrative tributarie possono, a giudizio della Ctr, essere irrogate (anche) nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate.

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