Imposte

L’antisismica su parti comuni non riduce il bonus casa

Nei condomini il limite di spesa per gli interventi strutturali va moltiplicato per appartamenti e pertinenze

di Luca De Stefani

Per i condomìni, il limite di spesa per i lavori antisismici effettuati sulle parti comuni è in concorrenza solo rispetto ai limiti del bonus casa previsto per le parti comuni, mentre per i lavori sui singoli appartamenti del condominio il bonus casa spetta con un ulteriore limite di 96mila euro, per singola unità residenziale.

Per il sismabonus, l’ammontare complessivo delle spese non può superare 96mila euro per unità immobiliare (residenziali solo per il superbonus) e per singolo intervento. Quindi, questo limite non è moltiplicabile per ciascun anno, come invece previsto testualmente dalla norma principale che ha introdotto questa agevolazione, cioè l’articolo 16, comma 1-bis, decreto legge 63/2013 (risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E).

Per le misure antisismiche detraibili al 70% o 75%, realizzate su «parti comuni di edifici condominiali», oltre che per il super sismabonus del 110%, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione (che, per la norma, è di 96mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»), deve essere «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari» (risposta del 10 giugno 2020, n. 175, risposte n. 1 e 11 a Telefisco 2020 sul 110%).

Per il sismabonus dell’articolo 14 del decreto legge 63/2013 (anche se al 110%), il limite di 96mila euro per gli interventi effettuati sulle parti strutturali dell’edificio non è da considerarsi autonomo rispetto a quello relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis del Tuir, in quanto anche se la nuova norma degli interventi antisismici parla di 96mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio» (considerando le pertinenze), nella sostanza non viene individuata «una nuova categoria di interventi agevolabili», perché si rinvia alla lettera i) dell’articolo 16-bis del Tuir (risposta n. 12 data dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, 29 novembre 2017, n. 147/E, risposta 7 ottobre 2020, n. 455 e« Il Sole 24 Ore» del 4 novembre 2016).

Attenzione, però, per i condomìni o per i proprietari unici di edifici costituiti da più unità, diverse dalle pertinenze (solo per il 110%, costituiti da due a quattro unità residenziali), il limite per i lavori antisismici effettuati sulle parti comuni, pari a 96mila euro moltiplicati per il numero di unità è unico (quindi, in concorrenza), solo rispetto ai limiti del bonus casa previsto per le parti comuni. Per i lavori sulle singole unità residenziali del condominio, invece, il bonus casa, ad esempio per spostare le pareti interne o per rifare il bagno (che non sia una semplice manutenzione ordinaria), spetta con un ulteriore limite di 96mila euro, per singola unità residenziale.

Nell’ambito delle detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizi0, sono «oggetto di un’autonoma previsione agevolativa», rispetto ai lavori di recupero delle singole abitazioni (circolare 27 aprile 2018, n. 7/E), le opere edili sulle «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», comprensive delle parti comuni non condominiali di un edificio con più unità di un proprietario unico, tranne che per il super sismabonus del 110%, che limita le unità dell’unico proprietario a 4. Pertanto, queste opere devono «essere considerate in modo autonomo», anche relativamente al limite di spesa di 96mila euro «riferito ad ogni singola abitazione» e non per tutto l’edificio. In pratica, il limite per i lavori sulle parti comuni dell’edificio è autonomo e non è influenzato dagli altri interventi “realizzati” nella singola unità del condominio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©