Imposte

L’assegnazione dribbla l’abuso

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di Riccardo Giorgetti e Dennis Pini

Assegnazioni agevolate, operazioni straordinarie e abuso del diritto formano un “triangolo” che potrebbe risultare molto pericoloso per le aziende e i soci che si apprestano in questi giorni a completare le operazioni di assegnazione o cessione agevolata. Infatti, entro il prossimo 30 settembre le società che intendono assegnare o cedere i propri beni – così come le immobiliari che hanno intenzione di trasformarsi in società semplici – devono predisporre i relativi atti notarili.

Qualche certezza in più arriva dai chiarimenti forniti dalle Entrate prima delle ferie.

Le circolari 26/E e 37/E del 2016 hanno chiarito che nei casi di fusione, scissione e conferimento d’azienda, in ossequio al principio di continuità fiscale di tali operazioni, la società incorporante, risultante dalla fusione e le beneficiarie delle scissioni possono procedere all’assegnazione dei beni anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, a condizione che questi ultimi siano stati soci della società di provenienza alla data del 30 settembre 2015.

Con le risoluzioni 98/E, 99/E e 101/E dello scorso luglio l’agenzia delle Entrate è ritornata sull’argomento esaminando il “binomio” operazioni straordinarie-assegnazioni.

La separazione preliminare

Con la risoluzione 98/E/2017 ha esaminato il caso di una scissione parziale non proporzionale propedeutica a consentire la successiva assegnazione di immobili ai soci.

Alcuni dei soci non erano d’accordo con l’operazione e così, per permettere l’assegnazione, la società aveva intenzione di procedere alla preventiva scissione parziale non proporzionale del patrimonio immobiliare a favore di una beneficiaria avente quale compagine societaria soltanto i soci dissenzienti. In questo modo, la scissa avrebbe potuto procedere all’assegnazione dei beni rimasti a favore dei soci consenzienti e, poi, liquidare la società.

Secondo le Entrate la procedura non è elusiva in quanto la separazione dell’attività della scissa e della beneficiaria non appare preordinata al trasferimento a terzi delle quote societarie, ma dettata dall’esigenza di poter effettuare l’assegnazione degli immobili solo ad alcuni soci.

Per la non elusività occorre, ancora, che la scissione non sia volta all’attribuzione degli immobili a società di “mero godimento” non connotate da alcuna operatività.

Nel caso esaminato, pur trattandosi di società immobiliare, gli immobili trasferiti continuavano ad essere locati con le stesse modalità e condizioni presenti ante scissione.

A rischio il cambio d’uso

Al contrario, per l’Agenzia l’operazione di conferimento d’azienda tesa ad attribuire all’immobile le caratteristiche oggettive per godere dell’agevolazione costituisce una fattispecie abusiva.

Nella risoluzione 99/E/2017, è stato esaminato il caso di una società avente un immobile utilizzato per l’esercizio dell’impresa e quindi non assegnabile. Per renderlo tale, la società aveva ipotizzato di conferire l’attività operativa in una newco, trasformando la conferente in società immobiliare, così da concedere lo stabile in locazione alla conferitaria mutandone la destinazione. Tuttavia, per le Entrate, la procedura presenta profili abusivi in quanto priva di motivazioni economiche e tesa soltanto a permettere al bene di rientrare indebitamente nella disciplina agevolativa.

La risposta desta qualche perplessità poiché la circolare 26/E/2016 aveva evidenziato che le caratteristiche del bene devono essere verificate al momento dell’assegnazione e il cambiamento di destinazione d’uso «anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile» non è sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis, legge 212/2000.

La scelta della cessione

La risoluzione 101/E/2017 ha esaminato la cessione agevolata di immobili a soci in precedenza rivalutati dalla società nel 2008 e il cui ricavato viene poi utilizzato per rimborsare un finanziamento fatto dai soci. L’operazione viene ritenuta lecita.

Del resto, la possibilità di optare per la cessione agevolata al posto dell’assegnazione (con emersione anche di una minusvalenza deducibile in capo all’impresa) costituisce una scelta che il contribuente può legittimamente effettuare e quindi anche il successivo rimborso del finanziamento con le risorse precedentemente incassate dalla società per la cessione non presenta profili elusivi.

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