Imposte

L’assegno di ricerca apre la porta al taglio del 90% dell’imponibile

Chiarimento con il principio di diritto 8/2023: agevolazione in caso di rientro in Italia con assegno di ricerca esente

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di Michela Magnani

Il rientro in Italia con assegno di ricerca “esente” permette di usufruire dell’agevolazione prevista per i ricercatori.

Coloro che sono entrati in Italia per svolgere una delle attività di ricerca regolamentate dall’articolo 22 della legge 240/2020, al momento dell’effettiva assunzione da parte dell’università potranno usufruire dell’incentivo fiscale per ricercatori previsto ai dall’articolo 44 del Dl 78/2010. Tuttavia, la durata di tale agevolazione partirà dal momento dell’ingresso e in cui è stata acquisita la residenza in Italia per l’avvio dell’assegno di ricerca.

Questo chiarimento, contenuto nel principio di diritto 8/2023, “salva” i ricercatori che entrano in Italia con un titolo di studio estero non ancora riconosciuto dalla cosiddetta “dichiarazione di valore” (si veda circolare 17/2017), ma ai fini del computo della durata dell’agevolazione per i ricercatori (ora pari a sei anni) considera anche il periodo di percezione degli assegni di ricerca.

In ogni caso, non rileva a questi fini il fatto che gli assegni di ricerca siano esenti da Irpef in base all’articolo 4 della legge 476/1984. L’agevolazione prevista per i ricercatori, al fine di porre un rimedio al fenomeno della fuga dei cervelli, riconosce un abbattimento dell’imponibile pari al 90% del reddito percepito nel periodo d’imposta in cui gli stessi divengono residenti nel territorio dello Stato e per i cinque anni successivi. Inoltre, in presenza di specifici presupposti, l’agevolazione viene prorogata anche per i sette, i dieci o i dodici periodi d’imposta successivi.

Il principio di diritto 8/2023, considerando che la percezione degli assegni di ricerca può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito dell’articolo 44 del Dl 78/2010, ritiene che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche coloro che “entrano” in Italia per svolgere un’attività di ricerca secondo l’articolo 22 della legge 240/2010 senza essere in possesso, in quel momento, di un titolo di dottorato estero equivalente o equipollente al titolo italiano ovvero di più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo (così come, invece, previsto dalla norma).

In pratica, secondo l’Agenzia, la percezione degli assegni di ricerca in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione è equiparabile agli altri requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito del citato articolo 44 del Dl 78/2010. Inoltre, non rileva il fatto che tali assegni siano esenti da Irpef.

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