Controlli e liti

L’associazione estinta alla notifica dell’avviso non può impugnare la cartella

di Roberto Bianchi

L’impugnazione di una cartella di pagamento da parte di un’associazione non riconosciuta, estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento, è improponibile. L’inesistenza del contribuente è, infatti, rilevabile anche d’ufficio e per questo, nel giudizio di legittimità, la sentenza di merito impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382, comma 3, secondo periodo, del Codice di procedura civile. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 6383/2018 depositata in segreteria il 14 marzo scorso.

Con sentenza del 2016 la Ctr Puglia ha accolto l’appello proposto da una associazione sportiva dilettantistica avverso la sentenza n. 3603/8/2014 della Ctp Bari che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte dirette e Iva per l’annualità 2005. La Ctr ha osservato, in particolare, che doveva considerarsi dirimente la fondatezza dell’eccezione di invalidità dell’atto impositivo impugnato in quanto emesso oltre il termine decadenziale ordinario di cui all’articolo 43 del Dpr 600 del 1973, non potendosi applicare la disciplina derogatoria del raddoppio dei termini in caso di sussistenza di violazione penale concorrente con quelle tributarie, in considerazione delle nuove disposizioni abroganti contenute nella legge di stabilità per il 2016.

Contro tale decisione l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un motivo unico al quale ha resistito con controricorso l’associazione che ha depositato, successivamente, un’ulteriore memoria.

Già nel controricorso la difesa dell’associazione aveva evidenziato che, attraverso i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento de quo, era stata eccepita l’invalidità dell’avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti di un’entità soggettiva giuridicamente non più esistente (estinta nel 2006), poiché il menzionato atto impositivo è stato notificato nel 2014.

Con la memoria depositata la contro ricorrente ha ulteriormente ribadito e articolato tale argomentazione difensiva, basandola fattualmente anche sugli stessi accertamenti istruttori dell’Ente impositore, che comunque non risulta averla contestata nel corso del giudizio.
Peraltro la controricorrente ha dimostrato la sussistenza di un giudicato esterno, debitamente attestato, relativo ad altra annualità fiscale che ha sancito la menzionata invalidità in relazione all’avviso di accertamento oggetto di quel procedimento, accertando preclusivamente il fatto dell’avvenuta estinzione dell’associazione contribuente (Ctr della Puglia, sentenza 884/6/2016 in relazione all’avviso di accertamento per imposte dirette e Iva per l’annualità 2004).

Il collegio di legittimità ha stabilito pertanto che la sentenza impugnata doveva essere cassata senza rinvio ribadendo che «in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione della cartella di pagamento da parte di un’associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata (nella specie, di rigetto dell’appello del contribuente) va cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 del Codice di procedura civile, comma 3, secondo periodo» (Cassazione, sentenza 20252/2015).

Cassazione, ordinanza 6383/2018

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