L’attività agricola non chiude la strada al forfettario per altre imprese o professioni
Lo svolgimento dell’attività agricola non osta l’applicazione del regime forfettario per lo svolgimento di attività di impresa, arti o professioni e viceversa.
L’articolo 1, commi 54 – 89 della legge 190/2014 ha disposto che le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arte o professione applicano il regime forfettario di determinazione dei redditi, a condizione che i ricavi percepiti non siano superiori a 65mila euro e i costi sostenuti per lavoro dipendente o assimilato non superino i 20mila euro.
Il comma 57 detta le cause ostative al regime forfettario, che precludono l’accesso al regime forfettario e che sono tese ad evitare un utilizzo improprio del regime di favore. In particolare la norma dispone che non possano fruire del regime forfettario coloro che si avvalgono di altri regimi di determinazione forfettaria dei redditi e di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il motivo di tale divieto risiede nel fatto che due redditi aventi la stessa natura non possono essere tassati secondo regole diverse e, pertanto, l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfettario in quanto soggetta ad un regime speciale Iva o soggetta a determinazione forfettaria del reddito preclude l’accesso al regime per le altre attività esercitate non in regime speciale, come chiarito anche dalla relazione illustrativa alla legge e dalla circolare 10/E del 4 aprile 2016.
L’esercizio delle attività agricole fruisce di un regime di determinazione del reddito forfettario, dettato dall’articolo 32 del Dpr 917/1986 e anche di un regime Iva speciale, basato sulle percentuali di compensazione, dettato dall’articolo 34 del Dpr 633/1972, ma tali regimi speciali non precludono l’accesso al regime forfettario.
L’attività agricola, svolta entro i limiti dettati dall’articolo 32 del Dpr 917/1986, è produttiva di reddito fondiario e non di reddito di impresa. Di conseguenza la causa ostativa di cui al citato comma 57 non si considera realizzata poiché l’attività in regime speciale e cioè l’agricoltura non rientra tra le attività di impresa, arte o professione e quindi non si realizza la condizione per cui due attività di impresa risultano tassate secondo regole diverse.
Anche la circolare 10/E/2016 e la relazione illustrativa alla legge di bilancio, pur elencando tra i regimi speciali ai fini dell’Iva e dei redditi anche l’agricoltura, specificano che lo svolgimento di tale attività nei limiti di cui all’articolo 32, non preclude l’esercizio di attività in regime forfettario, né potrebbe essere diversamente, trattandosi di attività appartenenti a diverse categorie di reddito.
Ne consegue che il professionista o l’imprenditore che esercita una attività avvalendosi del regime forfettario può anche svolgere l’attività agricola. Si ricorda tuttavia che alcuni ordinamenti professionali vietano lo svolgimento dell’attività agricola; quindi il professionista interessato è opportuno che valuti eventuali divieti imposti dal suo ordinamento.