Adempimenti

L’attività con l’ex datore non preclude la flat tax al pensionato

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Le prestazioni di servizi nei confronti dell’ex datore di lavoro non sempre sono di ostacolo all’applicazione del regime forfettario. È quanto emerge da due delle tre risposte pubblicate ieri dall’agenzia delle Entrate in materia.

Con la risposta 161 viene analizzato il caso di un contribuente che chiedeva se fosse possibile accedere al regime forfettario considerato che:

a) aveva maturato i requisiti pensionistici nel 2017 e nello stesso anno aveva cessato il suo rapporto di lavoro di lavoro dipendente;

b) dal 2018 aveva iniziato a percepire un reddito di pensione;

c) l’attività di lavoro autonomo veniva svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

L’Agenzia afferma che la condotta descritta non integra la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della legge 190/2014, la quale preclude l’applicazione del regime forfettario a coloro che svolgono l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due anni precedenti; la circolare 9E/2019, infatti, ha precisato che coloro i quali percepiscono un reddito di pensione non incorrono nella causa ostativa ogniqualvolta in cui il pensionamento sia obbligatorio per legge.

La stessa causa ostativa non opera nemmeno nel caso in cui (risposta 163), un contribuente, che aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente negli anni 2018 e 2019 presso una azienda sanitaria, aveva poi deciso di partecipare a un concorso pubblico indetto dalla stessa azienda, che comportava l’obbligo della apertura della partita Iva in caso di vittoria del concorso.

Richiamando la circolare 9/E/2019, l’Agenzia ricorda che la ratio di prevedere l’esclusione dal regime forfettario per coloro che svolgono l’attività nei confronti del datore di lavoro è quella di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. La circostanza che il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico si instauri solo a seguito di vittoria del concorso pubblico è sufficiente a escludere un’artificiosa trasformazione.

La risposta 162 esamina, infine, il caso di un amministratore e socio, con una quota pari al 50%, di una srl attiva nel settore della produzione di abbigliamento, interessato ad avviare una attività di commercio di capi di abbigliamento avvalendosi del regime forfettario. Anche in questo caso, la risposta dell’Agenzia è positiva; infatti, il possesso di una partecipazione in Srl preclude l’accesso al forfettario solo se sono verificati due requisiti: se la partecipazione consente il controllo diretto o indiretto della società e se l’attività esercitata dalla società sia riconducibile a quella svolta dall’esercente attività di impresa, arte o professione. Nel caso dell’interpello, pur essendo integrato il requisito del controllo, la causa ostativa non opera in quanto le due attività, produzione e vendita di abbigliamento, ricadono in diverse sezioni Ateco, rispettivamente G e C.

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