L’autoriciclaggio colpisce anche i reati «lievi»
Il tormentato iter finalizzato all'introduzione nel Codice penale del reato di autoriciclaggio sembra aver finalmente trovato un approdo con l'ultimo testo licenziato dal Governo.
Attraverso l'aggiunta dell'articolo 648-ter1 al Codice penale, viene attribuita rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Ciò con l'importante esclusione, tuttavia, del caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
Sono tipizzate due ipotesi di auto-riciclaggio differenziate sulla base della gravità del reato presupposto. Il comma 1 prevede l'ipotesi di auto-riciclaggio in riferimento a un delitto non colposo punito con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, mentre il comma 2 punisce un'ipotesi autonoma, che ha come presupposto un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Nel primo caso la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro, mentre nel secondo caso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Vengono previste specifiche aggravanti ove il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (quindi compresa l'attività legale e contabile).
La scelta legislativa non è di poca importanza, visto che introduce nell'ordinamento una norma penale potenzialmente ''dirompente'', che dota le Procure di uno strumento idoneo a colpire il ''lavaggio'' - o meglio l' “autolavaggio'' - di denaro proveniente da reati commessi precedentemente anche dallo stesso autore (in precedenza considerati un post factum non punibile), tra i quali la corruzione e l'evasione fiscale. Peraltro, laddove il reato presupposto sia proprio l'evasione, ciò significa colpire per la terza volta l'evasore fiscale, già destinatario di sanzioni amministrative e penali (nonostante i dubbi di compatibilità di tale sistema con il principio di specialità).
Il dibattito sull'autoriciclaggio, che sembra volgere al termine, si è focalizzato essenzialmente su due aspetti:
- l'individuazione dei reati cosiddetti presupposto da ritenere rilevanti ai fini della sua configurabilità (ovvero se applicare o meno la nuova disposizione anche ai reati con pena detentiva inferiore ai 5 anni) e l'eventuale gradualità sanzionatoria da prevedere a seconda della maggiore o minore gravità del reato antecedente;
- gli esatti termini della condotta punibile: vale a dire se considerare penalmente rilevante l'attività di ''impiego'' del denaro e/o beni frutto del reato presupposto, ovvero limitare l'operatività della nuova disposizione ai comportamenti di ''sostituzione'' e ''trasferimento'' degli stessi.
E' evidente che nella risoluzione sia del primo nodo che del secondo si celano due concezioni, una più marcatamente repressiva, l'altra più garantista, dell'estensione applicativa delle disposizioni penali.
Sembra aver prevalso la prima delle due concezioni, sorretta dalla volontà di essere irreprensibili verso i fenomeni di criminalità economica. Non può dubitarsi, infatti, che :
- ritenere rilevanti ai fini dell'auto-riciclaggio anche le fattispecie di reato con pena inferiore ai 5 anni di detenzione significa considerare una serie di condotte tradizionalmente contraddistinte da un minor disvalore penale (si pensi ai casi di dichiarazione tributaria infedele, appropriazione indebita eccetera) e, dunque, introdurre un amplissimo - se non illimitato - raggio di azione della nuova disposizione (con tutte le possibili storture del caso);
- pure la scelta di punire l'attività di ''impiego'' potrebbe nascondere effetti assai penalizzanti, anche se su questo fronte è auspicabile che un importante argine sia rappresentato da una interpretazione estensiva della causa di non punibilità riferita al c.d. godimento personale, che potrebbe ritenersi operante anche, ad esempio, nel caso in cui l'evasore re-investa i capitali nella propria azienda mediante, ad esempio, l'assunzione di nuovo personale, l'acquisizione di tecnologie, ecc.
L'auspicio è che il punto di incontro sull'autoriciclaggio sblocchi anche la norma sulla voluntary disclosure, che nemmeno la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi ha contribuito ad accelerare, mettendo a rischio il successo dell'istituto.