Adempimenti

L’autorizzazione del fornitore può tagliare i tempi della detrazione Iva

di Stefania Saccone


La fattura in nome e per conto del fornitore azzera i tempi di ricezione, consentendo al cliente non solo l’immediata disponibilità del documento ma anche la detrazione Iva nel periodo di competenza. Si tratta di una modalità che richiede comunque una serie di cautele:

•il fornitore deve autorizzare preventivamente il cliente all’emissione della fattura (note di credito) in suo nome e per suo conto;

•le parti devono quindi accordarsi sulle procedure di emissione da adottare;

•il cedente/prestatore rimane responsabile delle violazioni connesse all’emissione della fattura e/o nota di credito.

Con tale meccanismo, però, i cessionari/committenti possono continuare a detrarre l’Iva nel mese o trimestre di competenza, benché le nuove regole interpretative abbiano stravolto la gestione contabile delle liquidazioni periodiche. In particolare, alla luce dei nuovi chiarimenti - forniti dell’agenzia delle Entrate ( circolare 1/E/2018 ) - l’esercizio alla detrazione è subordinato a un duplice requisito: l’effettuazione dell’operazione e il possesso di una valida fattura d’acquisto.

Rispetto alla previgente normativa, non è quindi più sufficiente l’esigibilità dell’imposta, ossia l’effettuazione dell’operazione, per poter detrarre l’imposta, ma è necessaria anche la ricezione della fattura del fornitore. Nel caso, ad esempio, di un’operazione effettuata il 23 gennaio 2018 (data consegna dei beni) e fattura ricevuta il 15 febbraio 2018, l’imposta deve essere computata in detrazione nella liquidazione Iva di febbraio e non a gennaio (mese in cui la stessa si è resa esigibile).

Questa impostazione rischia di determinare un evidente effetto finanziario negativo soprattutto per le imprese che si trovano fisiologicamente in una posizione di debito Iva. Per accelerare il recupero dell’imposta assolta sugli acquisti, le imprese potrebbero valutare l’opportunità di avvalersi della fatturazione in nome e per conto del cedente, esercitando così la detrazione nel periodo di competenza. Peraltro, vale la pena rammentare che l’entrata in vigore della fatturazione elettronica generalizzata dal 2019 porrà fine alla problematica della gestione delle fatture a cavallo, atteso che la data di ricezione coinciderà con la data di emissione.

Il meccanismo
L’ articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972 prevede che «per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente, ovvero, da un terzo».

L’annotazione in fattura
In caso di emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo, la medesima fattura deve contenere, in base all’ articolo 21, comma 2, lettera h) del Dpr 633/1972 , «l’indicazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo».

La circolare 45/E/2005 ha precisato, tra l’altro, che «nell’ipotesi di emissione della fattura da parte del cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilità, la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore (...) affinché siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell’imposta dovuta».

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