L’autotutela nel corso del giudizio «costa» all’ufficio le spese processuali
L’autotutela nelle more del giudizio comporta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza. È quanto statuito dalla Ctr Bologna, sezione 3, con la sentenza n. 690 del 20 febbraio 2017 .
Un contribuente impugna un avviso di accertamento volto al recupero a tassazione del maggior valore di una plusvalenza generata dalla cessione di un terreno edificabile. La Ctp accoglie il ricorso del contribuente. Propone appello l’Ufficio. Nelle more del giudizio di secondo grado, l’Ufficio annulla con atto di autotutela l’avviso di accertamento impugnato, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’articolo 46 del Dlgs n. 546/92, senza rinunciare al ricorso, evitando le conseguenze di cui all’articolo 44 del Dlgs citato. Detta norma, invero, prevede che, in caso di rinuncia all’appello, il processo di estingue ed il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
Il contribuente si oppone alla richiesta di compensazione delle spese, ritenendo configurata un’ipotesi di cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso di cui all’articolo 44 del Dlgs n. 546/92, non potendo considerare il provvedimento di autotutela come definizione delle pendenze tributarie. Conclude con la richiesta di condanna dell’ufficio alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Ctr rigetta l’appello dell’Ufficio, condannandolo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A giudizio della Ctr, invero, nella specie, non può essere dichiarata la estinzione del processo, né per rinuncia al ricorso (in quanto l’ufficio non ha espressamente rinunciato all’appello), né per cessata materia del contendere per definizione delle pendenze tributarie giustificante una compensazione delle spese.
Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi del primo comma dell’articolo 46 del Dlgs n. 546/92, il quale prevede che il giudizio si estingue «in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Ne segue, il rigetto dell’appello dell’Ufficio e in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell’Ufficio alle spese.
La sentenza n.690/17 della Ctr Bologna