Controlli e liti

L’autotutela deve rispettare il giudicato

La Suprema Corte ha ammesso l’impugnabilità del diniego dell’ufficio

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

È nullo il diniego di autotutela opposto dall’Ufficio a una istanza del contribuente che si ponga in contrasto con il giudicato formatosi in precedenza sulle medesime annualità. L’importante precisazione è contenuta nell'ordinanza n. 18241 depositata il 27 giugno dalla Cassazione.

Questi i fatti. Un contribuente aveva proposto ricorso avverso il diniego di rimborso delle somme versate a titolo di Irap, per determinate annualità, assumendo di non integrare il presupposto di applicazione del tributo regionale. La vicenda si è chiusa con una pronuncia della Suprema Corte favorevole al contribuente.

Dopo il deposito della sentenza, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo, in sede di liquidazione delle dichiarazioni riferite agli stessi anni d’imposta, le somme dovute sempre per l’ Irap. Le cartelle di pagamento così emesse non sono state impugnate dal contribuente che provvedeva comunque a presentare istanza di sgravio, in via di autotutela. Al diniego dell'Ufficio seguiva l’impugnazione della parte privata che veniva rigettata sia in primo sia in secondo grado.

Il ricorso per Cassazione è stato invece accolto rilevando innanzitutto che, sebbene il diniego dell’Ufficio non rientri tra gli atti impugnabili, avrebbe comunque potuto essere impugnato, alla luce di un precedente (Cassazione, n. 8719/2020) che non appare tuttavia pienamente rispondente al caso in esame. In tale precedente il contribuente, con l’istanza di sgravio in autotutela, intendeva far valere la prescrizione del credito che però era maturata ben dopo la notifica delle cartelle. Nello specifico, invece, il vizio lamentato dal contribuente era già sussistente al momento della notifica delle cartelle (non impugnate). Sarebbe stato più giusto richiamare i precedenti in termini in materia di impugnazione del diniego di autotutela, secondo cui il ricorso è ammesso solo se il contribuente é in grado di far valere motivi di interesse generale ulteriori rispetto alla sola violazione di legge commessa dall’Ufficio (Cassazione, n. 5176/2023). La giurisprudenza della Corte è stata sinora molto restrittiva sulla ammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela, per il timore di consentire una riapertura dei termini per contestare atti definitivi.

Nell’ordinanza del tutto correttamente, i giudici di legittimità hanno invece valorizzato l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di conformarsi al giudicato che si è formato sulle medesime questioni oggetto di iscrizione a ruolo. La conseguenza è stata l’annullamento del diniego di sgravio e con esso della pretesa recata nelle cartelle.

Sul punto, si segnala che lo schema di delega fiscale prevede l’espressa impugnabilità del rigetto dell’istanza di autotutela in tutti i casi di “errori manifesti” commessi dall'ente impositore. In questo modo, si offre una via d’uscita “tardiva” ai contribuenti che sono incappati in evidenti violazioni da parte del Fisco.

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