L’avviso è nullo se la delega alla sottoscrizione è generica
L’avviso di accertamento è nullo se non è stata conferita delega alla sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio. È infatti illegittima la delega rilasciata “in bianco”, ovvero senza indicare il nome della persona che può sottoscrivere gli atti, e priva di motivazione. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Ctr di Bari (presidente e relatore Bracciale) con la sentenza 1706/2017.
La pronuncia, conforme all’orientamento della Cassazione, si segnala perché, di recente, difficilmente i giudici di merito annullano atti impositivi sottoscritti da funzionari non muniti di delega ad personam. Infatti, sull’onda della sentenza 22803/2015 della Cassazione che aveva statuito, per la prima volta, l’inammissibilità della delega in bianco, numerose pronunce di merito hanno dichiarato la nullità di atti impositivi perché sottoscritti da funzionari in base a una delega di firma priva del nominativo del delegato (tra le altre, Ctp Caserta, sentenza 7443/14/15, Ctr Milano, sentenza 2507/2016, Ctr Ancona, sentenza 534/2016). Ma negli ultimi tempi le pronunce di merito sul tema sono in calo (Ctr Napoli, sentenza 6269/2017).
A fronte, infatti, delle doglianze dei ricorrenti sollevate in giudizio dopo aver chiesto e visionato l’atto di delega (o l’ordine di servizio) perché privo dell’indicazione del nominativo del soggetto delegato, o perché rilasciato dopo la sottoscrizione dell’atto o ancora perché non riporta l’indicazione dei limiti di accertamento, i giudici di merito spesso ritengono comunque legittima la delega a un funzionario se l’ufficio dimostra l’appartenenza del sottoscrittore alla terza fascia.
La Ctr di Bari, pur ritenendo validamente prodotto l’ordine di servizio da parte dell’ufficio solo in sede di giudizio di secondo grado, ha ritenuto illegittimi quattro avvisi di accertamento perché sottoscritti da un funzionario non delegato nominativamente. In particolare, nel caso specifico, i giudici pugliesi hanno appurato che l’ordine di servizio prodotto disciplinava l’organizzazione interna dell’ufficio, senza tuttavia esplicitare nominativamente i titolari delle posizioni organizzative cui la delega era stata conferita.
Un orientamento che appare senza dubbio più rispettoso delle esigenze del contribuente. Questo, anche alla luce di quanto ribadito da ultimo dalla Cassazione secondo cui è nulla la delega di firma in bianco poiché non consente al contribuente di verificare agevolmente la legittimità dei poteri (ordinanza 12960/2017). Secondo i giudici di legittimità, infatti, la delega è̀ nulla quando fatta a un soggetto “incerto”, atteso che i capi uffici o i capi team potrebbero cambiare nel tempo e non essere gli stessi al momento della sottoscrizione del provvedimento. Tutto ciò rende difficoltoso il controllo da parte del contribuente con la conseguenza che, essendo la firma un elemento espressamente previsto a pena di nullità, l’accertamento così emesso è illegittimo.
Ctr Puglia, sentenza 1706/2017