Adempimenti

L’e-fattura apre la registrazione dell’indirizzo telematico da inizio giugno

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di Giovanni Parente

L’e-fattura prova a giocare d’anticipo con la possibilità di registrazione dell’indirizzo telematico già a partire dall’inizio del mese di giugno. Un’opportunità per consentire a operatori e intermediari di farsi trovare già pronti in vista del debutto dell’obbligo dal prossimo 1° luglio per carburanti e subappalti Pa. Il servizio di registrazione sarà disponibile per gli operatori Iva all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» raggiungibile dal sito dell’Agenzia e sarà accessibile attraverso le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale servizi) o attraverso le credenziali Entratel e Fisconline. Inoltre, l’operatore potrà anche delegare un intermediario per l’accesso al servizio. È uno dei chiarimenti arrivati verbalmente dall’agenzia delle Entrate nel corso dei dibattiti dello speciale L’esperto risponde ( clicca qui per vederlo ), a cui ha partecipato anche il consigliere del Cndcec delegato alla fiscalità Gilberto Gelosa. Di fatto, una volta entrato nell'area riservata, l’operatore troverà una finestra in cui sarà evidenziato il suo numero di partita Iva e, accanto ad esso, un campo in cui digitare l'indirizzo Pec ovvero il codice destinatario di 7 valori a cui il Sistema di interscambio (Sdi) indirizzerà di default tutte le fatture elettroniche in cui l'operatore sarà indicato come cessionario/committente. E questo a prescindere dall’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura da parte del soggetto che l’ha emessa. Inoltre l’Agenzia ha sottolineato che l’operatore potrà modificare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico che avrà scelto di abbinare alla sua partita Iva.

Un ulteriore chiarimento emerso durante il dibattito riguarda il superammortamento ( clicca qui per vederlo ). La questione posta riguarda il caso in cui il contribuente intenda sfruttare la finestra temporale del 30 giugno 2018 per l’effettuazione dell’investimento (consegna del bene o accettazione definitiva dell’opera in caso di appalto) avendo confermato l’ordine e avendo pagato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2017. Ma che cosa si verifica se il costo originariamente pattuito aumenta? In questo caso, infatti, l’acconto già versato rischierebbe di rivelarsi inferiore al 20% necessario. Ma l’Agenzia ha precisato verbalmente che l’investitore non perde comunque la possibilità di accedere all ’estensione temporale al 30 giugno 2018. Attenzione, però. La revisione del costo del bene impone un calcolo separato dell’agevolazione. Con una sorta di doppio binario tra il bonus da calcolare sul costo originario e quello sulla quota eccedente. Nel primo caso, infatti, si applica la maggiorazione “integrale” del 40 per cento. Per la parte eccedente rispetto al prezzo iniziale dell’investimento la maggiorazione sarà quella “ridotta” del 30% così come previsto dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 29, della legge 205/2017), sempre a condizioni che sussistano i presupposti per il bonus. Quindi, qualora il bene non rientri più nel perimetro del superammortamento (come nel caso delle auto e degli altri veicoli indicati dall’ articolo 164, comma 1, lettera a, del Tuir non più ammessi dal 1° gennaio 2018), il costo eccedente quello originariamente pattuito non potrà più sfruttare alcun tipo di maggiorazione, essendo relativo a un periodo non più agevolabile.

Altro tema di dibattito con l’Agenzia è quello dell’acquiescenza all’accertamento ( clicca qui per vederlo ). Qui lo sapunto di discussione era rappresentato dall’ordinanza 11497/2018 della Cassazione ( si rimanda al Quotidiano del Fisco del 12 maggio ) che ha aperto all’acquiescenza parziale di singoli rilievi nella rettifica se autonomi. Sempre in un chiarimento espresso verbalmente le Entrate hanno evidenziato come la disposizione ( articolo 15 del Dlgs 218/1997 ) faccia riferimento alle somme complessivamente dovute in relazione all’accertamento non impugnato e hanno ricordato che l’orientamento finora seguito dall’amministrazione finanziaria sia stato quello di ritenere non ammissibile un’acquiescenza solo parziale all’accertamento. Quindi, anche sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di segno opposto all’ultima ordinanza, l’Agenzia ritiene di non modificare la propria posizione e, quindi, di non ammettere la definizione agevolata con l’acquiescenza parziale dell’atto impositivo.

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