Controlli e liti

L’eccezione sulla copia non ne blocca l’utilizzo

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

La produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento impegna la parte contro la quale è prodotta a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale (e l’eventuale disconoscimento deve avvenire alla prima occasione utile successiva alla produzione). Pertanto, se non vi è alcun disconoscimento formale, la copia si ritiene conforme all’originale. L’eventuale disconoscimento formale della copia impone invece alla controparte della produzione dell’originale ma, in mancanza, non ne consegue automaticamente l’inutilizzabilità del documento, potendo il giudice apprezzare l’efficacia rappresentativa della copia anche aliunde, valorizzando ulteriori circostanze o elementi indiziari.

È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con la sentenza 2621/4/2017 (presidente Barillari, relatore Lorelli), in tema di disconoscimento della conformità di una copia fotostatica di un documento all’originale. Si tratta di un tema particolarmente rilevante nei contenziosi basati sulla omessa notifica della cartella di pagamento dove, a fronte della produzione in giudizio da parte dell’agente della Riscossione di copia delle cartelle e delle relate, il contribuente spesso ne disconosce la conformità all’originale. Le conclusioni della Ctr si allineano a una copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione, che sull’argomento si è espressa, tra le altre, con le sentenze 13384/2016, 4476/2009, 4395/2004, 659/1999 e con l’ordinanza 14145/2014.

Ctr Calabria. sentenza 2621/4/2017

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