Controlli e liti

L’eccezione di inesistenza non assorbe anche gli altri vizi di notifica

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di Roberto Bianchi

La proposizione della mera «eccezione di inesistenza» della notifica nel contenzioso tributario non può far ritenere acquisito alla questione da decidere l’esame di qualsivoglia vizio di invalidità del procedimento notificatorio. Non sussiste, infatti, una relazione di continenza tra l’inesistenza e i vizi di nullità del procedimento medesimo in quanto, in caso contrario, ne scaturirebbe un’inammissibile separazione tra la tipologia di invalidità denunciata attraverso la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte nel caso in cui si vogliano far valere delle eccezioni in senso stretto. A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’ ordinanza 25708/2019 .

A parere del collegio di legittimità, attraverso il ricorso introduttivo è rientrata tra le domande e le eccezioni sulle quali i giudici vengono chiamati a pronunciarsi, la valutazione della sussistenza di valide notifiche afferenti a quattro cartelle di pagamento per tasse automobilistiche nonché a un fermo amministrativo per tributi vari e a un avviso di iscrizione ipotecaria.

La giurisprudenza precedente
In tali circostanze la giurisprudenza prevalente della Cassazione prevede che il divieto alla proposizione di nuove eccezioni in appello, afferisce alle mere eccezioni in senso stretto (Cassazione 14486/2013) e tale procedimento, scaturendo dall’impugnazione di un provvedimento impositivo, è finalizzato a promuovere il sindacato giurisdizionale sul rapporto tributario nei meri limiti della pretesa effettivamente avanzata con tale atto, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto nello stesso indicati e delle contestazioni promosse dal contribuente mediante il ricorso introduttivo (Cassazione 22810/2015).
In merito all’improponibilità di nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, è necessario rappresentare che quelle di merito, consistenti nell’allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa impositiva, si sviluppano con i motivi formulati nel ricorso introduttivo e pertanto, l’impossibilità per il contribuente di introdurre nuove motivazioni in appello, desumibile dai ristretti limiti entro cui nel primo grado sono ammessi motivi “aggiunti”, vale già a escludere la deduzione di nuove eccezioni (Cassazione 20600/2011).

Partendo da tale considerazione si dovrebbe pertanto ritenere che la preclusione stabilita dall’articolo 57, comma 2, del Dlgs 546/1992 operi essenzialmente rispetto all’Ente impositore, nel senso di non ammettere eccezioni non rilevabili d’ufficio non esposte nel giudizio di primo grado dalla parte resistente rimanendo, all’opposto, sempre consentite le mere argomentazioni difensive e, di conseguenza, il discrimine tra le nuove eccezioni, vietate in appello se non rilevabili d’ufficio, e le semplici difese, deve essere essenzialmente ravvisato nel fatto che le prime implicano il mutamento dei fatti storici alla base delle eccezioni svolte nel primo grado del giudizio (Cassazione 4320/2005).

Tuttavia, non sempre la giurisprudenza di legittimità ha applicato in maniera convincente i menzionati postulati, manifestando una certa severità laddove ha sostenuto (Cassazione 8398/2013) che la proposizione dell’eccezione di «inesistenza» della notifica non potrebbe far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento.

Le questioni aperte
Va, tuttavia, sottolineato che l’inquadramento di un determinato vizio dedotto in relazione al procedimento notificatorio nella fattispecie della giuridica inesistenza o in quella della nullità, contiene in ogni caso un profilo di qualificazione giuridica rimessa in quanto tale al giudice e, pertanto, parrebbe maggiormente corretto individuare unitariamente l’oggetto dell’eccezione, in assenza di una valida notifica, o perché totalmente inesistente, o in quanto sussistente ma affetta da vizi tali da impedirne la conoscenza legale e/o di fatto, da parte del destinatario dell’atto.

Cassazione, ordinanza 25708/2019

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