Imposte

L’ecobonus è compatibile con l’e-fattura

di Rosario Farina


Un tema di attualità è quello della gestione in fattura degli ecobonus quando gli stessi devono essere decurtati dall’importo della fattura emessa dal venditore nei confronti del cliente beneficiario della suddetta agevolazione.

Una delle fattispecie è quella dei veicoli elettrici di cui al Decreto attuativo del 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell’incentivo ecobonus per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 e L3 elettrici o ibridi.

In base al citato Decreto attuativo del 20 marzo 2019 nell’atto di acquisto va espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e va indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale; e poi viene detto espressamente che «Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale».

Correttamente nel secondo passaggio normativo si parla di compensazione in quanto il ricavo per la vendita dell’autovettura deve essere per l’intero importo e quindi al lordo del contributo, anche tenendo conto che l’importo riconosciuto al cliente viene rimborsato al venditore dal costruttore che si accende un credito d’imposta. Quindi a livello del venditore d’auto si configura come una partita di giro e non può essere una decurtazione del ricavo e quindi dell’imponibile, bensì un contributo da «nettare» dal totale fattura da pagare a cura del cliente.

Riteniamo sia corretto utilizzare la sezione dello Sconto in testata della fattura – campo 2.1.1.8 del tracciato Xml denominata ScontoMaggiorazione - che serve per dare evidenza dell’importo dello sconto da applicare sull’importo totale del documento, che è diverso dallo sconto riferito a una particolare linea (riga) di fattura, che interviene prima del calcolo dell’imponibile, e che quindi inciderebbe, nel caso specifico erroneamente, anche sul calcolo dell’Iva.

In particolare bisognerà indicare nel campo 2.1.1.8.1 del tracciato Xml il tipo «SC= =Sconto» e nel campo 2.1.1.8.3 l’importo dello sconto, pari all’ecobonus stabilito dal Decreto 20 marzo 2019 in base alla categoria del veicolo.

Lo stesso procedimento può attuarsi in particolare per l’agevolazione prevista dal Decreto crescita, con il quale sono state apportate interessanti modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica.

In particolare, l’articolo 10, comma 1 del Decreto crescita modifica l’articolo 14 del Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, inserendo dopo il comma 3 un nuovo comma che prevede la possibilità per il soggetto beneficiario della detrazione fiscale di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della stessa , per uno sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore, che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Utilizzando il procedimento di compilazione della fattura descritto per l’ecobonus relativo ai veicoli elettrici, è possibile decurtare dal totale del documento da pagare l’importo del credito d’imposta ceduto al fornitore dal soggetto beneficiario della detrazione fiscale.

In questo caso al posto del campo «2.1.1.8.3» dove indicare l’importo puntuale dello sconto corrispondente al credito d’imposta ceduto, è possibile indicare, come soluzione alternativa, la percentuale, corrispondente alla percentuale di detrazione fiscale, da applicare al totale fattura compilando l’apposito campo del tracciato Xml «2.1.1.8.2. Percentuale».

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