L'esperto rispondeAdempimenti

L’ecobonus per la facciata non si può estendere al ripristino dei balconi

di Marco Zandonà

La domanda

Un condominio si appresta a far ristrutturare le facciate mediante posa di “pareti ventilate”, che consente di accedere all’ecobonus, con detraibilità al 70% e cedibilità del credito fiscale all’appaltatore. Si chiede se anche il risanamento dei terrazzi (ripristino frontalini ammalorati, sostituzione ringhiere, reintonacature, eccetera), previsto nell’ambito del medesimo appalto, pur essendo lavorazione autonoma rispetto alla posa delle pareti ventilate vera e propria, possa dar luogo a detrazione al 70% cedibile all’appaltatore, in base al principio secondo cui «l’intervento di categoria superiore può assorbire quelli di categoria inferiore».
L.A. – Sassari

La risposta è negativa. Per gli interventi di riqualificazione energetica, è prevista la proroga della detrazione per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nonché un aumento della percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato (cosiddetto «Ecobonus condomini», articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 14, decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013). In particolare, la percentuale ordinaria del 65% viene elevata per i cosiddetti “interventi incisivi” al: 70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015. In entrambe le ipotesi, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 165110 del 28 agosto 2017 detta la disciplina “comune” in merito agli adempimenti necessari per la regolare cessione del credito d’imposta da “Ecobonus”, che vale sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che hanno fatto interventi condominiali “incisivi”. Con riferimento all’ammontare del credito, il provvedimento chiarisce che credito d’imposta cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori. Le spese detraibili, anche sottoforma di cessione del credito di imposta corrispondente, sono quelle strettamente necessarie all’esecuzione dell’intervento più quelle accessorie di ripristino delle parti interessate dall’intervento e non anche quelle ulteriori e integrative dell’intervento agevolato. Pertanto, nel caso di specie, le spese agevolate sono quelle per la realizzazione e posa delle pareti ventilate e non anche quelle per il risanamento dei terrazzi (ripristino frontalini ammalorati, sostituzione ringhiere, reintonacature, eccetera). Tali spese, tuttavia, possono fruire della detrazione del 50% per le ristrutturazioni di abitazioni, sempre se tenute distinte (fatture e pagamenti separati) rispetto alle spese per la realizzazione delle pareti ventilate (circolare 7/E del 2018).

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