Controlli e liti

L’Erario tassa i soci per i crediti non recuperati dell’impresa estinta

di Alessia Urbani Neri

Il mancato colpevole recupero da parte del liquidatore di una società di capitali, estinta per cancellazione, dei crediti che l’impresa vantava nei confronti dei soci ed esposti nel bilancio di liquidazione, costituisce remissione del debito e conseguente indiretta distribuzione degli stessi ai soci. L’Erario può agire verso i soci per soddisfare il debito fiscale della società sebbene formalmente il bilancio di liquidazione sia stato chiuso senza distribuzione di utili.

La Ctr del Piemonte nella sentenza 599/2/21 ( presidente Pisanu, relatore Rinaldi) ha ritenuto legittima la pretesa per il recupero pro-quota, nei confronti dei soci, del credito che la società, ormai estinta per cancellazione dal registro, avrebbe implicitamente rimesso ai medesimi per non aver il liquidatore agito per il recupero degli stessi, con ciò beneficando i soci, in sede di liquidazione della società, di una mancata loro “formale” distribuzione.

Dai bilanci societari dell’ultimo triennio precedente, risultavano prelevate dai soci somme di rilevante entità, appostate in contabilità come crediti verso di loro, che non trovavano giustificazione in operazioni societarie. La mancata ingiustificata riscossione di tali somme da parte del liquidatore fa presumere che vi sia stata una remissione del debito, di cui hanno beneficato i soci in termini di distribuzione indiretta delle somme. Ciò indipendentemente dalla circostanza, dedotta da parte avversa, della mancata anticipata riscossione di tali crediti da parte della società negli ultimi anni “di vita” e dall’incapienza di utili distribuiti ai soci in sede di liquidazione.

È principio ormai noto in giurisprudenza che l’articolo 2495 Codice civile, disciplinando la sorte dei soli debiti della società estinta rimasti insoddisfatti, stabilisce che per essi opera la successione in capo ai soci, anche se nei limiti di quanto ognuno di essi ha riscosso in sede di bilancio di liquidazione (Cassazione 7168/21; 16365/2020). Quanto, invece, ai rapporti attivi, il legislatore nulla ha previsto per essi, non venendo presi in considerazione nella disposizione in questione. Ciò ha spinto la giurisprudenza di legittimità a colmare il vuoto di disciplina formando un orientamento in base al quale la cancellazione della società dal registro viene interpretata quale espressione di rinuncia tacita alle mere pretese ed ai crediti litigiosi o illiquidi, con conseguente non operatività del trasferimento per successione in capo ai soci ed estinzione dei crediti stessi ( Cassazione sezioni unite n. 29108/20).

In conformità a tale orientamento, il collegio ha ritenuto che tale sorte non si estende ai crediti certi e liquidi che la società aveva verso i soci, non potendo ritenersi rinunciati laddove risultino dal bilancio ed il liquidatore non abbia posto in essere azioni per il loro recupero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©