Controlli e liti

L’errore accidentale nella compilazione del modello giustifica il contribuente

di Romina Morrone

Il contribuente, che per un mero errore accidentale sbaglia ad individuare la voce del modello di dichiarazione Iva da compilare, può opporsi alla pretesa azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 29555 dell’11 dicembre.
La Ctr della Campania ha affermato che, essendo i criteri di calcolo dell’Iva meramente aritmetici, la correzione della relativa dichiarazione sarebbe stata possibile, per una srl, solo se l’errore fosse stato immediatamente rilevabile. Nella fattispecie, invece, la dichiarazione d’imposta 2008 ne sarebbe uscita stravolta, poiché la contribuente non avrebbe potuto portare in compensazione i crediti vantati. La società ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 360 n. 3 Cpc, poiché, diversamente dall’assunto della Ctr, nella fattispecie in esame vi sarebbe stato un mero errore formale (ossia l’erronea individuazione della voce di modello nel quale collocare la posta in contestazione), sempre emendabile, costituendo la dichiarazione d’imposta una dichiarazione di scienza.
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando i propri precedenti secondo i quali gli obblighi di dichiarazione hanno una funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta. Ne deriva che deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa azionata dal fisco (anche con iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato), allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria. Possibilità che, specificamente riconosciuta in tema d’imposte sui redditi, non può essere negata con riferimento all’Iva, vista la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa nazionale fissata dall’art.8, c. 6, Dpr n.322/98 (Cassazione, n.1627/17 e SS.UU., n.17757/16). Soprattutto se, come nella fattispecie in esame, non si tratta di una dichiarazione negoziale, come tale irretrattabile, ma di un lapsus calami.

Cassazione, ordinanza 29555/2017

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