L’errore indotto da una circolare salva solo dalle sanzioni
Salva esclusivamente dalle sanzioni l'adeguamento del contribuente alla prassi. Le circolari ministeriali in ambito tributario, infatti, non costituiscono fonte di diritti e di obblighi e, di conseguenza, qualora il contribuente risulti essersi conformato a un’ingannevole interpretazione diffusa dall’Amministrazione finanziaria, si rivelano inattuabili esclusivamente le correlate sanzioni e i relativi interessi, non trovando applicazione alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria in forza del principio della tutela del legittimo affidamento, espressamente disciplinato dal comma 2 dell’articolo 10 della legge 212/2000.
Il documento di prassi, pertanto, non vincola neppure l’autorità emanante che risulta essere libera di correggere e di modificare l’interpretazione adottata sino a disattenderla.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 33592/2019.
La qualificazione della buona fede come principio immanente del diritto permette di considerare la disciplina rappresentata nell’articolo 10 della legge n. 212/2000 di portata generale e, di conseguenza, applicabile anche alle fattispecie impositive formatesi antecedentemente (Cassazione 7080/2002) oltre a essere allargata a tutti gli organismi impositori (Cassazione 17576/2002) così come a tutti i profili dell’obbligazione tributaria e, di conseguenza, non esclusivamente alle categorie delle sanzioni e degli interessi.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al postulato della collaborazione, il carattere dell’immanenza in tutti i rapporti di diritto pubblico, reputandolo un fondamento dello Stato di diritto (Cassazione, sentenze 17576/2002 e 21513/2006) e specificando che «il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino è reso esplicito in materia tributaria dall’articolo 10, comma 1, dello Statuto, trovando origine nella Costituzione, e precisamente negli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, espressamente richiamati dall’articolo 1».
Per tale ragione l’applicazione del comma 2 dell’articolo 10 della legge 212/2000 dispone, in base al principio del legittimo affidamento, la mera esclusione delle sanzioni e degli interessi ma non l’inesigibilità del tributo, confermata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che non può essere compiutamente realizzata in mancanza di un imprescindibile raccordo con la previsione di carattere generale (regolata dal comma 1 dell’articolo 10) che esprime il postulato della buona fede.
L’oggettività (sentenza 11084/2019) degli elementi caratterizzanti l’applicazione concreta della legge è richiesta dal comma 3 dell’articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente, tenuto conto che le sanzioni non risultano essere applicabili al contribuente che contravviene la norma tributaria nel caso in cui la stessa risulti oggettivamente incerta nei suoi componenti strutturali. In tale circostanza si ricade, pertanto, nelle ipotesi di errore scusabile in quanto inevitabile a causa della formulazione confusa, scarsamente intellegibile o incoerente della disposizione.
In aggiunta alla disciplina statutaria di cui all’articolo 10 della legge 212/2000, tale postulato viene rappresentato, rifacendosi sempre alla formulazione delle «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione» delle norme, anche in ulteriori disposizioni (articolo 8 del Dlgs 546/1992) collocate in specifici comparti del diritto tributario.
In merito al regime sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha tentato di definire delle linee guida finalizzate a individuare degli “indicatori” significativi dello stato di incertezza obiettiva (sentenza 16005/2019) i quali, tuttavia, non possono essere rilevati d’ufficio dal Giudice (Cassazione, ordinanza 3277/2019) essendo posto a carico del contribuente l’onere di individuare e dimostrare la sussistenza di tali elementi giustificativi dell’esimente a fronte dell’oggettiva incertezza normativa (ordinanza. 3277/2019).
Cassazione, sezione tributaria, sentenza 33592 del 18 dicembre 2019