L’errore nel passivo pregresso determina un nuovo attivo tassabile nell’esercizio
L’ordinanza della Cassazione 1508/2020 sulle sopravvenienze attive
La sopravvenuta insussistenza di spese e oneri, per errore dedotti in precedenti periodi d’imposta, determina una sopravvenienza attiva tassabile nell’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 1508/2020. In base all’articolo 88, comma 1, del Tuir, si considerano sopravvenienze attive, tra l’altro, la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Nel caso oggetto della pronuncia , una Srl aveva effettuato delle errate registrazioni contabili in precedenti esercizi d'imposta, annotando erroneamente in bilancio delle spese; di tali errori la società si era poi accorta nel periodo d’imposta oggetto di controllo da parte del Fisco, laddove aveva effettuato un giroconto che, a suo dire, avrebbe comportato la neutralità ai fini della materia imponibile.
Il Fisco, in sede di controllo, aveva ripreso a tassazione tale posta, qualificandola come sopravvenienza attiva, derivante dalla sopravvenuta insussistenza di passività relative a precedenti esercizi ex art. 88, comma 1, del Tuir.
La Cassazione ha dato ragione al Fisco sulla base della sua giurisprudenza pregressa, per cui la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi della succitata norma del Tuir, si realizza in tutti i casi nei quali, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (Cassazione 12436/2011, 20543/2006).
In una precedente occasione, la Suprema Corte aveva stabilito che non rientra in tale concetto di sopravvenuta insussistenza di passività la passività fittizia, cioè inesistente, che non può pertanto equipararsi alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi, non fittizie, ma esistenti al momento della loro iscrizione, e poi venute meno per fatti sopravvenuti: ciò in quanto la sopravvenienza attiva si realizza venendo meno successivamente una passività effettivamente esistente (Cassazione 19219/2017).
Dalla giurisprudenza di merito, invece, si desume che l’Ufficio non può riqualificare come sopravvenienza attiva un debito di una società nei confronti del socio di maggioranza, per il sol fatto che tale debito non sia ancora stato soddisfatto a distanza di anni dalla sua insorgenza (Ct Regionale Abruzzo, sentenza del 11 luglio 2012, numero 54).
Inoltre, il carattere definitivamente remissorio del concordato fallimentare ben s’inquadra nel paradigma dell’articolo 88 del Tuir, che delinea la nozione di sopravvenienza attiva, in quanto cagiona la sopravvenuta insussistenza di passività afferenti a precedenti periodi d'imposta, quali i debiti esistenti all'apertura del fallimento nella misura della loro estinzione per effetto della sentenza di omologazione; pertanto è legittima l’imposizione delle sopravvenienze attive conseguenti all'omologazione del concordato (Ct 1° grado Macerata, 14/06/1985).