L’esempio precompilata per escludere le penalità
Un esempio da seguire c’è e non è molto lontano nel tempo. Considerare il nuovo spesometro sperimentale per il primo anno e quindi non sanzionare gli errori di invio. Un modello già seguito per la dichiarazione precompilata, che ha consentito di sterilizzare attraverso un intervento normativo gli eventuali errori di invio da parte dei soggetti terzi. Per forza di cose, quindi, si dovrà passare da una norma di legge che, considerati tempi e fase politica, potrebbe entrare nel pacchetto della prossima manovra.
Ma facciamo un passo indietro. Ad adempimento corrisponde un termine. A termine perentorio non rispettato corrisponde una sanzione. Questa è la regola che si applica (o meglio, che in linea di principio si dovrebbe applicare) anche alla comunicazione dati fatture. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, infatti, il sistema prevede l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre e la riduzione alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La sanzione si irroga, però, in presenza di una colpa da parte del trasgressore. Se non c’è colpa, infatti, non c’è sanzione. Già adesso però sono previste cause di non punibilità con conseguente paralizzazione del potere di irrogazione di sanzioni. Tra queste rientrano «l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della disposizione» (articolo 6, comma 2, delDlgs 472/1997) e il caso in cui il trasgressore «ha commesso il fatto per forza maggiore» (articolo 6, comma 5).
Ma se la sanzione ha natura afflittiva, diverso è il risarcimento del danno che ha l’obiettivo del ristoro patrimoniale. E viene da chiedersi chi mai risarcirà gli studi professionali per le spese sostenute e l’affanno organizzativo nella corsa ai dati dello spesometro.