Imposte

L’euroritenuta va rimborsata dopo il rientro dei capitali con la voluntary disclosure

Per la Ctr Lombardia no al doppio prelievo sulle stesse somme anche per chi presenta la dichiarazione in Italia

di Davide Settembre

Il contribuente che ha aderito alla voluntary disclosure ha diritto al rimborso dell’euroritenuta versata all’estero, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE e dalla relativa normativa di recepimento. È quanto ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 5267/18/2019 (presidente Martorelli, relatore Vicuna) che rappresenta un altro punto a favore del contribuente sul tema.
Nel caso trattato dai giudici lombardi, il contribuente aveva aderito alla voluntary disclosure, al fine di regolarizzare i redditi detenuti in Svizzera, in precedenza mai dichiarati al Fisco italiano. Il contribuente, dopo avere perfezionato la procedura mediante il pagamento di quanto dovuto (imposte e sanzioni), aveva chiesto il rimborso dell’euroritenuta in precedenza operata dalla banca estera, fondando la propria richiesta sul divieto di doppia imposizione sancito dalla direttiva Risparmio. Il diniego tacito dell’ufficio era stato impugnato dinanzi la Ctp di Milano che aveva accolto il ricorso ma l’ufficio aveva presentato appello.
I giudici lombardi hanno respinto il ricorso. In particolare non hanno condiviso la tesi secondo la quale il rimborso non può essere accordato in quanto l’articolo 165 del Tuir prevede che il credito per imposte assolte all’estero possa essere riconosciuto solo se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi in Italia. Infatti, per i giudici questo articolo non è applicabile nel caso in esame, dal momento che tale norma si applica solo ai redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche a quelli che sono assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva. Proprio perché l’articolo 165 è inapplicabile, il contribuente ha diritto al rimborso della ritenuta in base alle previsioni dell’articolo 10 del Dlgs 84 del 2005 che ha attuato la direttiva europea.
I giudici hanno inoltre evidenziato che il credito per imposte pagate all’estero può essere riconosciuto anche in caso di «ravvedimento operoso lungo» e di contestazioni da parte del Fisco che renderebbe illogico il rifiuto solo perché la richiesta è ancorata alla voluntary disclosure.

I precedenti

La sentenza della Ctr Lombardia si innesta in un filone della giurisprudenza di merito favorevole al contribuente, in base al quale la negazione del diritto al rimborso dell’euroritenuta comporterebbe la violazione del divieto di doppia imposizione sancito dalla direttiva Ue e dalla normativa di attuazione (si vedano le sentenze della Ctr Lombardia 3017/2019 e 849/2019, 4031/2018 e della Ctr della Campania 9137 del 2019). Si segnalano, inoltre, alcune sentenze favorevoli al contribuente di primo grado come la 111/19/2020 della Ctp Milano, in base alla quale ildcontribuente ha il diritto al rimborso della euroritenuta nella misura in cui essa veniva riversata al Fisco italiano (cioè nella misura del 75%) e 1341/17 della Ctp di Genova. Tuttavia, nel frattempo si registrano anche sentenze di segno opposto (si vedano, ad esempio, le sentenze della Ctr Lombardia 3786/2019 e 5236/2018 e della Ctp di Milano 421/2020 e 3017/2019). A questo punto, sarà la Corte di cassazione probabilmente a scrivere il capitolo finale, anche se non si può del tutto escludere un possibile rinvio pregiudiziale allaorte di giustizia europea, visto che sotto la lente di ingrandimento dei giudici c’è l’interpretazione della normativa comunitaria.


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