Controlli e liti

L’evasione fiscale non giustifica più la sproporzione tra reddito e patrimonio

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di Antonio Iorio

In presenza di sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti , per evitare la confisca non è possibile giustificare la legittima provenienza dei beni stessi provando che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale . È una delle novità del codice antimafia riguardo alle due forme di confisca già previste dal nostro ordinamento

Per sottrarre le ricchezze ritenute criminali, negli anni sono state introdotte, tra l’altro, due misure ablative molto importanti che permettono, in estrema sintesi, la confisca anche in assenza di dimostrazione certa della provenienza illecita delle ricchezze. Esse si basano, sostanzialmente, su presunzioni legate al carattere ingiustificato delle disponibilità rispetto ai redditi dichiarati dagli interessati ed all’attività da loro svolta.

Sono due misure previste rispettivamente nel procedimento previsto dal Dlgs 159/2011 (la confisca di prevenzione), applicabile anche al di fuori di fatti di mafia, e nell’ambito del procedimento penale (la confisca per sproporzione o allargata, ex articolo 12-sexies del Dl 306/1992)

In entrambe le disposizioni, seppur con differenze, è in sostanza data la possibilità all’autorità giudiziaria di confiscare quei beni nella disponibilità della persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione (nel primo caso) ovvero del condannato per determinati reati (nel secondo caso) che abbiano un valore sproporzionato rispetto al proprio reddito

Da rilevare che, mentre la confisca prevista dall’articolo 12-sexies è subordinata alla condanna per alcuni delitti, la confisca di prevenzione è ancorata a un giudizio di pericolosità che prescinde dall’accertamento in ordine alla commissione di reati

L’interessato, per evitare la confisca, deve giustificare la legittima provenienza di tali beni. A questo proposito, in molti casi, il destinatario della misura giustifica la disponibilità allegando proventi non dichiarati al fisco ma conseguiti con attività lecite.

Per i casi di confisca di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità ha quasi sempre negato che i proventi dell’evasione possano rilevare per provare la provenienza legittima dei beni. Nella confisca allargata, invece, non sono mancate pronunce della Cassazione in senso contrario. I giudici, in sintesi hanno spesso ritenuto che, in questa specifica confisca, si debba tener conto di tutte le fonti lecite di produzione del patrimonio, sia dichiarate ai fini fiscali, sia che provengano dall’attività economica svolta, benché non dichiarate, in tutto o in parte.

Sulla questione sono anche intervenute le Sezioni unite (sentenza 33451/2014), che hanno sostanzialmente avallato questa differente possibilità, a seconda del tipo di confisca, di ricorrere, o meno, ai proventi dell’evasione fiscale per giustificare la sproporzione

Con il nuovo codice noto come antimafia (che in realtà estende una serie di istituti a violazioni che possono non rilevare rispetto all’associazione mafiosa), viene ora introdotta una esplicita modifica in entrambe le tipologie di confisca

Viene così precisato che il proposto per la misura di prevenzione, oppure il condannato nell’altro caso, non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale.

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