L’evasione grave e «abituale» giustifica il sequestro dei beni
Il contrasto alle forme di evasione fiscale più gravi può avvenire anche attraverso l’applicazione della normativa antimafia e quindi delle relative misure di prevenzione.
È quanto emerge dalle ultime attività operative della Gdf e di alcune procure, ma, soprattutto dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale non vi è alcuna causa ostativa ad applicare le misure di prevenzione anche patrimoniali (sequestro e confisca) previste dalla normativa cosiddetta “antimafia” alle forme più gravi di evasione fiscale.
A nulla rileva che gli interessati non siano neanche indirettamente collegati con associazioni criminali: l’aspetto determinante per la giustificazione di tali misure è infatti la “pericolosità sociale” (intesa come attitudine a commettere reato).
VEDI IL GRAFICO: Come funziona la confisca e il sequestro
Misure prevenzione
Il procedimento di prevenzione ha ad oggetto l’accertamento della pericolosità del soggetto, caratterizzata da comportamenti, non definiti tassativamente, ma che lasciano intravedere una situazione “probabile” circa la commissione di reati.
Lo scopo quindi è proprio la prevenzione di tale commissione da parte di soggetti “socialmente pericolosi”: è richiesto di conseguenza un fondamento probatorio più basso rispetto a quello imposto per l’affermazione della responsabilità in sede penale. In tale contesto, oltre alle misure di prevenzione personali (si vdala scheda a fianco), il Dlgs 159/2011, il cosiddetto Codice antimafia, recentemente modificato dalla legge 161/2017 prevede anche misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca).
I soggetti pericolosi
La normativa (articoli 1 e 4 del Dlgs 159/2011) considera soggetti socialmente pericolosi, non solo gli indiziati di appartenere ad associazioni criminali o dediti alla commissione di gravi reati ma anche, più genericamente, coloro i quali possono ritenersi sulla base di elementi di fatto:
• abitualmente dediti a traffici delittuosi;
• che vivono abitualmente, anche in parte, alla luce della condotta e del tenore di vita, con i proventi di attività delittuose.
L’evasore fiscale
Secondo una prassi operativa sempre più frequente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda l’articolo a destra), nel caso in cui non si sia in presenza di una condotta episodica di evasione fiscale costituente delitto (si pensi a emissione fatture false, dichiarazione infedele, eccetera), ma di ripetute vicende che rappresentano una condotta di vita abitudinaria da cui la persona trae sostentamento, potrebbe ricorrere una ipotesi di pericolosità sociale con la conseguente applicazione della misura di prevenzione. Si tratterebbe infatti di una persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e/o che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.
Occorre quindi provare sulla base di elementi di fatto che il soggetto mantenga uno stile di vita alimentato da proventi di attività delittuose (di natura fiscale) non isolate ma abituali, pur se connessi ad una attività economica astrattamente lecita.
La procedura
Il tribunale, con decreto motivato, ordina, anche d’ufficio, il sequestro dei beni della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento e dei quali risulta poter disporre, direttamente o indirettamente:
• quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato all’attività economica svolta;
• oppure quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
La confisca dei beni in sequestro è disposta invece:
• quando il soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;
• quando i beni risulano essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
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