Controlli e liti

L’immobile cartolarizzato dell’ente pubblico paga l’Imu

Per la Ctr Puglia, in contrasto con la Cassazione, non sono esenti le unità trasferite: rileva la messa a reddito

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di Luigi Lovecchio

Gli immobili degli enti pubblici confluiti nel patrimonio dei fondi immobiliari di investimento non sono esenti da Imu. Non è infatti possibile applicare su di essi la previsione di favore prevista nell’articolo 2, comma 6, del decreto legge 351/2001. L’appartenenza di questi immobili a patrimoni separati distinti non rileva ai fini dell’applicazione dell’Imu, poiché il Comune ha rapporti solo con la Sgr che è il formale intestatario dei beni in esame. L’argomentata sentenza n. 159/01/2021 della Ctr Puglia (presidente Ancona, relatore Abbattiscianni) si pone, va detto, in contrasto con la Corte di cassazione.

La vicenda esaminata riguardava il trattamento ai fini Imu della fattispecie complessa regolata nel Dl n. 351/2001. Tale fattispecie prevede la costituzione di un fondo comune immobiliare chiuso e della relativa società di gestione (Sgr).

Gli immobili degli enti pubblici sono stati poi trasferiti al fondo e da quest’ultimo concessi in locazione all’agenzia del Demanio e quindi assegnati ai soggetti che già li utilizzavano prima dell’operazione di “cartolarizzazione”.

A fronte dell’accertamento Imu, la Sgr opponeva, tra l’altro, due eccezioni di rilievo. La prima era relativa al fatto che gli immobili accertati appartenevano in realtà a distinti patrimoni separati del fondo immobiliare e che il comune non avrebbe potuto accertarli tutti indistintamente in capo alla Sgr.

La Ctr ha rigettato il motivo di appello, rilevando come il divieto di confusione tra patrimoni operi solo a tutela dei quotisti partecipanti al fondo e non anche nei riguardi dell’ente impositore. Quest’ultimo, infatti, ha rapporti esclusivamente con la Sgr, titolare formale delle unità immobiliari.

L’altra eccezione riguardava la richiesta di applicazione della previsione agevolatrice di cui all’articolo 2, comma 6, Dl 351/2001, in base alla quale i gestori degli immobili oggetto della cartolarizzazione sono soggetti passivi Ici solo nei limiti in cui il tributo era dovuto prima del trasferimento effettuato dall’ente pubblico. Si tratta, in sostanza, di una norma che consente di applicare la medesima esenzione assicurata agli enti pubblici ai sensi dell’articolo 7, lettera a), Dlgs 504/1992, alle società veicolo cui i beni sono intestati in attesa della loro vendita.

Il collegio pugliese ha tuttavia rigettato l’eccezione, osservando come nella caso in esame il trasferimento dei beni fosse avvenuto non in favore di una società di cartolarizzazione bensì in favore di un fondo immobiliare chiuso. Quest’ultimo ha come obiettivo non già la cessione degli immobili, ma la messa a reddito (locazione) degli stessi.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4138/2021 avente a oggetto un’identica fattispecie, è tuttavia giunta a conclusioni opposte. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la differenza rilevata dalla Ctr non sarebbe determinante ai fini dell’applicazione della disposizione di favore, dal momento che la ratio di quest’ultima è quella di agevolare la continuità nell’utilizzo dei beni – da parte dei medesimi enti pubblici – a prescindere dalla titolarità degli immobili.

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