L’immobile della fondazione adibito a casa vacanza paga l’Imu
Paga l’Imu l’immobile di proprietà della fondazione concesso in locazione, dietro pagamento di corrispettivo, con la formula casa vacanze. E non rileva la circostanza che i conduttori siano gruppi organizzati operanti nel turismo sociale. Così la Ctp Sondrio con la sentenza 70/2/2018 ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
I giudici pongono a base della decisione la seguente ricostruzione della normativa di riferimento. Alla luce dell’articolo 7, lettera i), del Dlgs 504 del 1992 (normativa Ici), richiamato dal comma 8 dell’articolo 9 del Dlgs 23/2011 (normativa Imu), spetta l’esenzione se ricorrono due condizioni. In primo luogo, il requisito soggettivo, vale a dire l’immobile è utilizzato direttamente da un ente avente già la qualifica di soggetto giuridico non commerciale, ossia che ha già adeguato il proprio statuto in base alle indicazioni previste dal Dm 200 del 2012. In secondo luogo, il requisito oggettivo, vale a dire l’immobile è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non produttrici di reddito.
Nel caso esaminato, la pretesa tributaria è fondata. Intanto, manca il requisito soggettivo, dato che negli anni oggetto di accertamento, l’ente non rientrava ancora nella categoria non commerciale. Poi è assente il requisito oggettivo: difatti, la Fondazione percepisce corrispettivo del tutto analogo a quello offerto dalle strutture alberghiere di tipo commerciale e fornisce servizi del tutto analoghi (tv, internet, bar, eccetera). A maggior ragione la pretesa è legittima se dal sito internet si evince che l’offerta è rivolta alla generalità di utenti, e si pone in palese concorrenza con le strutture alberghiere site nella medesima zona.
La vicenda
Una fondazione è proprietaria di immobile che concede in locazione come «casa per ferie» a utenti facenti parte di gruppi organizzati nel turismo sociale, e ritiene di non dover pagare l’Imu. Ma l’ente locale accerta le annualità dal 2012 al 2016. Il bene non è utilizzato dalla fondazione che tra l’altro ha iniziato solo nel 2017 l’iter per rientrare nella categoria di ente non commerciale, come previsto dal Dm 200 del 2012. L’ente percepisce delle somme del tutto analoghe a quelle percepite dalle strutture alberghiere site nella stessa zona. La fondazione propone ricorso introduttivo innanzi la Ctp competente.
Ctp Sondio, sentenza 70/02/2018