Adempimenti

L’impianto fotovoltaico non è un immobile

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di Roberto Bianchi

L’apparato di pannelli fotovoltaici , finalizzato alla riutilizzazione dell’energia solare, non può essere considerato un bene immobile . La qualificazione adeguata che pertanto deve essere attribuita a un contratto attraverso il quale viene concessa la disponibilità del tetto per installare su di esso un impianto fotovoltaico, si delinea essere quella di locazione e non la costituzione di un diritto reale di superficie . Ad affermarlo è la V sezione della Ctr del Piemonte attraverso la sentenza n. 1000/V/2017. I giudici di secondo grado hanno confermato l’analoga decisione dei giudici cuneesi, respingendo l’appello presentato dall’agenzia delle Entrate.

La casistica in esame scaturisce dalla sottoscrizione di un contratto attraverso il quale un ente locale ha concesso in locazione il tetto della piscina del comune di Saluzzo, al fine di consentire l’installazione di un impianto fotovoltaico. A parere dell’ufficio, l’apparato doveva essere considerato alla stregua di un bene immobile e, pertanto, il negozio giuridico sottostante andava riqualificato in un atto costitutivo di diritto reale di superficie e non in un contratto di locazione. Da tale considerazione dell’ufficio è scaturita la richiesta delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali.

Nel ricorso depositato in Ctr l’ente locale ha evidenziato come l’apparato di pannelli fotovoltaici non potesse in alcun modo identificarsi in un bene immobile, in quanto lo stesso risultava essere facilmente asportabile, mentre l’amministrazione finanziaria ha contrattaccato caldeggiando la tesi contraria. Il contenzioso verteva pertanto esclusivamente sulla qualificazione di bene immobile o di bene asportabile che doveva essere attribuita all’impianto fotovoltaico.

Entrambi i gradi di giudizio di merito si sono conclusi con sentenze favorevoli all’ente locale e, nel dettaglio, i giudici torinesi hanno considerato elemento decisivo, seguendo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, la semplicità di installazione e di rimozione dei componenti che formano l’apparato, evidenziando che ci si trova in presenza di pannelli fotovoltaici che non hanno la necessità di essere ancorati al suolo oppure al tetto di una costruzione attraverso delle strutture stabili che dispongano di vere e proprie fondamenta o di solidi elementi di sostegno, in quanto si tratta di componenti agevolmente ancorabili e di semplice rimozione, che non alterano la funzionalità del terreno o del fabbricato sul quale vengono installati.

I giudici della Ctr hanno inoltre evidenziato che tale circostanza risulta essere ancor più palese nella casistica in esame, nella quale la società conduttrice ha potuto godere dell’energia prodotta dall’impianto esclusivamente fino al momento in cui l’ente locale ha esercitato il diritto di recesso anticipato per morosità, a seguito del quale i pannelli installati sono stati rimossi dalla società conduttrice.

Per queste motivazioni l’appello dell’amministrazione finanziaria è stato respinto dalla Ctr del Piemonte.

È, tuttavia, necessario sottolineare che anche la circolare 2/E/2016 evidenzia in modo esplicito che, fra gli elementi non più oggetto di stima catastale rientrano anche gli impianti fotovoltaici, per i quali vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo, i locali tecnici che ospitano, i sistemi di controllo e di trasformazione ed eventuali recinzioni e similari. Di conseguenza, a parere dell’ufficio, le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche, non possono essere considerate beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento.

Inoltre la circolare 4/E/2017, ispirandosi alla normativa sugli imbullonati (articolo 1 comma 21 della legge 208/2015), ha affermato che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico deve essere ammortizzato utilizzando la percentuale del 9 per cento.

Infine, la decisione della Ctr del Piemonte pare essere in linea anche con la circolare 27/E/2016 in tema di impianti fotovoltaici non integrati con la copertura dell’immobile, nella quale l’amministrazione finanziaria ha afferma che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili.

Ctr Piemonte, sentenza n. 1000/V/2017

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