L’imposta non assolta esclude la sanatoria degli errori formali
Le violazioni formali sono quelle che non incidono direttamente sulla determinazione dell’imponibile e sulla liquidazione del tributo. È questa l’unica certezza che può tracciare il (a volte) labile confine tra violazioni sostanziali e formali, in questi giorni oggetto di varie considerazioni nell’ottica della sanatoria delle irregolarità formali in scadenza a fine mese.
Le regole della sanatoria
Sotto il profilo operativo, la sanatoria prevista dall’articolo 9 del Dl 119/2018 non presenta particolari difficoltà, perlomeno con riguardo alla prossima scadenza del 31 maggio. È sufficiente, infatti, eseguire il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta in cui sono state commesse le violazioni. Qualora l’irregolarità o l’omissione non sia riferibile ad alcun periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui la stessa è stata commessa.
Il versamento di 200 euro può essere suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il prossimo 31 maggio e il 2 marzo 2020, oppure può essere effettuato tutto in unica soluzione entro questo fine mese. Secondo il provvedimento del 15 marzo 2019, non può essere utilizzata la compensazione. Il perfezionamento della sanatoria si realizza, comunque, anche (quasi sempre) con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni, ma la rimozione va eseguita entro il 2 marzo 2020, oppure anche successivamente, cioè entro trenta giorni dall’invito dell’ufficio, qualora il contribuente, per un giustificato motivo, non vi abbia provveduto.
Inquadramento difficile
Il vero problema, tuttavia, è l’inquadramento di quelle che possono essere considerate violazioni formali, quindi ricadenti nella sanatoria. Tralasciando quelle che ne risultano espressamente escluse dalla norma (ad esempio, quelle da quadro RW), l’ambito risulta potenzialmente molto ampio. Il fatto è che, nel diritto positivo, l’unica norma che fa riferimento alle violazioni formali è l’articolo 12 del Dlgs 472/1997, relativo al cumulo giuridico. Inoltre, occorre anche ricordare la previsione del comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997, in base alla quale non sono sanzionate le violazioni meramente formali, definite dalla stessa norma come quelle che non incidono nella determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio ai controlli.
Nonostante su queste ultime aleggi – come si è riportato altre volte – un velo di mistero, nel senso che anche l’ultima circolare n. 11/E/2019 le ha praticamente azzerate, la previsione dall’articolo 6, comma 5-bis porta indirettamente alla conferma che le violazioni formali sono quelle che non incidono direttamente nella determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Identica qualificazione è stata fatta dalla circolare 180/E/1998, a commento della previsione del cumulo giuridico sul concorso materiale di plurime violazioni formali.
Campo ristretto
Il fatto è che l’ultima circolare n. 11/E/ ha davvero ristretto di molto il campo – almeno secondo le Entrate – di quelle che possono essere considerate violazioni formali. La circolare individua anche un collegamento indiretto della violazione con la determinazione della base imponibile e dell’imposta come rilevante, per escludere la violazione dal novero di quelle che si possono considerare formali.
In questo senso, va letta l’esclusione dalla sanatoria di violazioni come quelle dei modelli degli studi di settore oppure quelle dello spesometro e della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, se l’imposta non è stata assolta. Qui, tuttavia, non vi è proprio alcun legame con la determinazione della base imponibile o dell’imposta, così che senz’altro – nonostante il pensiero difforme delle Entrate – queste violazioni si possono definire formali.
Va ricordato che la circolare 77/2001 considerò formali anche violazioni come quella dell’omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva in assenza di imposte dovute, violazioni che invece la circolare n. 11/E/2019 considera di natura sostanziale (si rinvia alla tabella per le violazioni riconosciute in passato come formali).
La mappa delle violazioni formali