L’impresa può fruire del sismabonus ordinario per gli immobili acquistati
Sismabonus
La risposta è affermativa. Mentre il sisma acquisti al 110% è limitato all'acquisto di unità residenziali e relative pertinenze vendute dal costruttore a persone fisiche non esercenti attività commerciali (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 28-36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, circolare 24/E del 2020 e 30/E del 2020), sia i fabbricati abitativi, sia le unità non residenziali, possono essere vendute anche nei confronti di soggetti imprenditori o società, ma con il sismabonus ordinario che non pone alcun limite soggettivo od oggettivo (aliquota dell'85% sino a un massimo di 96.000 euro, per ciascuna unità immobiliare; articolo 16, comma 1 septies, del decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013; risoluzione 22/E del 12 marzo 2018 e risoluzione 34/E del 25 giugno 2020).
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