Imposte

L’impresa sociale dribbla la doppia tassazione

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di Gabriele Sepio

Non imponibilità degli utili reinvestiti nelle attività statutarie di interesse generale: è questa una delle principali novità introdotte dal Dlgs 112/2017 a favore delle imprese sociali, con l’intento di incentivarne lo sviluppo. Il nuovo regime fiscale, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, sarà però oggetto di alcune modifiche da parte del decreto correttivo al Dlgs 112/2017 (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 marzo). Per evitare la doppia imposizione, ad esempio, saranno escluse da tassazione le imposte sui redditi riferibili a variazioni in aumento o in diminuzione.

Ma andiamo con ordine. Il regime fiscale dell’impresa sociale viene parzialmente riscritto, ma la ratio della disciplina rimane la stessa: escludere da imposizione gli utili che l’impresa sociale reinveste nelle proprie attività di interesse generale (articolo 18 del Dlgs 112/2017). La nuova formulazione stabilisce, nel dettaglio, la non imponibilità ai fini delle imposte dirette degli utili e avanzi di gestione accantonati in apposite riserve e destinati dall’impresa sociale alle finalità indicate dai primi due commi dell’articolo 3 del Dlgs 112/2017, vale a dire allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Il regime si applica anche ai proventi derivanti dall’esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, che potranno essere svolte dall’impresa sociale nei limiti del 30% dei ricavi complessivi (fermo restando l’obbligo di destinarle alle predette finalità).

Rispetto al testo originario della norma, viene meno la condizione dell’effettivo utilizzo delle riserve nel termine di due anni. A seguito della modifica, inoltre, non sarà più prevista la detassazione degli utili e avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni Istat. Viene confermata, invece, la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva esercitata sulle imprese sociali dal ministero del Lavoro.

Vengono chiariti, con il decreto correttivo, alcuni aspetti applicativi. Si ammette espressamente, infatti, la possibilità di utilizzare le riserve a copertura di eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio (fermo restando il divieto di distribuire utili fino a quando le riserve non siano ricostituite). Con una previsione mutuata dalla disciplina delle società cooperative, vengono escluse da tassazione le imposte sui redditi riferibili a variazioni in aumento o in diminuzione: l’intento è quello di scongiurare l’effetto «imposte su imposte», evitando che l’importo dell’Ires dovuta in seguito alle variazioni possa rilevare come costo non deducibile e, quindi, essere oggetto di ripresa in aumento.

La disciplina fiscale dell’impresa sociale viene dunque riscritta secondo uno schema più chiaro e lineare, che prevede la detassazione delle sole somme direttamente reinvestite nell’attività di interesse generale. Vengono esclusi dall’agevolazione, in parallelo, gli utili e avanzi di gestione che l’ente sceglie di utilizzare diversamente, secondo le previsioni dell’articolo 3 del Dlgs 112/2017 (le imprese sociali costituite in forma societaria, ad esempio, possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato).

L’introduzione di questo regime rappresenta una novità anche per le cooperative sociali, che adottano con il Dlgs 112/2017 la qualifica di imprese sociali «di diritto». Si ritiene infatti che tali enti possano fruire, alle condizioni previste dai primi due commi dell’articolo 18, dell’integrale detassazione degli utili prevista a beneficio delle imprese sociali. Questa appare, del resto, l’interpretazione più coerente con la finalità della riforma, che colloca le cooperative sociali nell’ambito del Terzo settore nella veste di impresa sociale, preservando le norme di qualificazione previste dalla loro normativa specifica.

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