Imposte

L’inceneritore va iscritto al catasto in categoria D

di Pasquale Mirto

La commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna è intervenuta nuovamente sulle modalità di accatastamento delle discariche dei rifiuti. In particolare con la sentenza 1309/09/2018 del 14 maggio scorso si è occupata dell’inceneritore di Modena, ritenendo che questo vada accatastato in categoria D. Sul tema in questione esistono diversi precedenti e i contenziosi nascono dalla pretesa degli intestatari degli immobili di accatastarli in categoria E, quindi esente da Imu, in funzione della natura pubblicistica dell’attività svolta.

Nel caso in questione la società proprietaria chiedeva la conferma della sentenza appellata che aveva confermato il classamento in categoria E/9, essendo il fabbricato «marcatamente caratterizzato e complessivamente strutturato per lo svolgimento di peculiari attività di rilievo pubblico», le quali non potevano non avere influenza sul classamento. Secondo il quadro generale delle categorie, in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con gestione reddituale devono essere accatastate in categoria D/7.

Il giudice d’appello ha rilevato che nel gruppo catastale E rientrano solo gli immobili che «per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in classi omogenee», mentre nel gruppo catastale D vanno accatastati gli immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale. Peraltro, sul tema specifico esiste un precedente specifico di legittimità (Cassazione 8773/2015) nel quale si è osservato che la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari, rimanendo ininfluente il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile. Pertanto, lo svolgimento di un’attività commerciale o industriale, qual è quella di gestione dei rifiuti, non consente l’accatastamento in categoria E, esclusivamente previsto per opere sostanzialmente considerate «extra commercium perché poste a comune servizio della collettività» e, quindi, non tassabili.

In conclusione, la sentenza si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha dato rilievo alla natura dell’attività svolta nell’immobile.

Ctr Emilia Romagna 1309/9/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©