L’incertezza della norma genererà contenzioso tributario e penale
L’interpretazione sulla corretta tassazione degli interessi dei prestiti erogati dalle banche svizzere ai residenti italiani porta a delle consegue diverse a seconda dell’inquadramento proposto della nostra Amministrazione finanziaria ovvero dalla Giurisprudenza. Per altro va evidenziato che la problematica non è solo delle banche elvetiche e ma di tutte le banche estere siano esse UE che extra EU e quindi ad esempio americane senza una stabile organizzazione in Italia che abbiano o stiano concedendo prestiti a titolo oneroso ai nostri concittadini residenti.
La risposta n. 41 del 23/10/2018 l’agenzia delle Entrate ha infatti fornito indicazioni di prassi precise sul trattamento fiscale degli interessi percepiti per finanziamenti erogati a soggetti residenti italiani siano essi imprenditori ovvero persone fisiche da banche svizzere non residenti che non hanno stabile organizzazione in Italia. Secondo l’amministrazione finanziaria già dall’applicazione delle norme tributarie italiane deriva l’assoggettamento a imposizione in Italia degli interessi pagati da residenti nel territorio dello Stato da una banca svizzera, poiché in linea di principio, qualsiasi reddito di capitale percepito da soggetti non residenti, anche quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (articolo 151, commi 1 e 2, e 23 comma 1, lettera b del Tuir. ). Qualora, secondo l’Agenzia, gli interessi non siano corrisposti da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente che svolga attività commerciale in Italia deve presentare dichiarazione fiscale assoggettando a imposizione i relativi redditi prodotti in Italia, avendo però il nostro Stato concluso con la Confederazione Svizzera una Convenzione per evitare le doppie imposizioni si dovrà applicare tale accordo internazionale che prevede, all’articolo 11, un principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore, ma anche che tali interessi siano imponibili anche nello Stato della fonte «ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi». Per l’Agenzia delle Entrate quindi una corretta prassi fiscale prevede di principio la tassazione degli interessi percepiti dalle banche estere ma ammette che una banca svizzera possa godere del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta. A conclusioni che parrebbero in senso opposto, invece, una giurisprudenza però ormai risalente della Cassazione che prima in una sentenza delle Sezioni Unite del 1983 e poi in una sezione semplice del 2011 (Cass. Civ., SS.UU. n. 7184/1983, Cass. n. 9197/2011) ha ritenuto che le società e gli enti commerciali esteri privi di stabile organizzazione potessero essere del tutto esclusi da imposizione. La Cassazione del 2011, richiamando le Sezioni Unite del 1983 aveva chiarito che «la qualificazione del reddito, quale reddito di impresa, dipende dal requisito soggettivo dell’esercizio di una impresa commerciale da parte del percipiente a prescindere da qualsiasi altro diverso requisito (essendo la ricorrenza della stabile organizzazione semplice condizione di localizzazione del reddito medesimo e di sua imponibilità in Italia)». Questo potenziale contrasto interpretativo potrebbe però comunque comportare l’apertura di accertamenti contenziosi sia di tipo amministrativo che di tipo penale tributario, infatti qualora venga appurato il superamento della soglia dei 50mila euro di imposta evasa su base annuale potrebbe essere contestato il reato tributario di omessa dichiarazione fiscale, questa situazione avrebbe anche dei conseguenti risvolti riguardanti la normativa antiriciclaggio. Ma proprio da questo potenziale contrasto interpretativo e dalla novità della posizione esplicitata dalla Agenzia, qualora vi sia dialogo e confronto tra le banche estere e il nostro erario, anche alla luce degli accordi internazionali stipulati potrebbe arrivare un possibile componimento della controversia poiché per i reati tributari è comunque necessario il dolo di evasione e per le sanzioni ammnistrative il contrasto interpretativo comporta una esimente della contestazione.