Controlli e liti

L’incognita delle immobiliari

di Francesco Avella

L’Italia aderisce anche all’articolo 9 della Convenzione Multilaterale Beps, riguardante le plusvalenze da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili.

Nello specifico, l’Italia opta per applicarne soltanto il paragrafo 4, in base al quale, ai fini di un Accordo fiscale coperto, le plusvalenze conseguite da un residente di uno Stato contraente in seguito all’alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, saranno tassabili in Italia se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili avranno derivato oltre il 50% del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia. La norma ricalca l’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione elaborato dall’Ocse, il cui Commentario dovrebbe essere rilevante ai fini dell’interpretazione, visto anche il richiamo esplicito al Modello Ocse contenuto nell’Explanatory Statement alla Multilaterale Beps.

L’impatto di questa norma potrebbe essere molto significativo sulla pianificazione fiscale internazionale nel settore del real estate, dato che gli investitori esteri in fondi immobiliari italiani e in società immobiliari italiane perderebbero la protezione dalla tassazione delle plusvalenze conseguite in sede di disinvestimento attualmente fornita dalle convenzioni.

Anche in questo caso, tuttavia, la concreta applicabilità del paragrafo 4 sopra richiamato è subordinata alla reciprocità: si applicherà, infatti, soltanto se anche l’altro Stato contraente avrà optato per applicarlo (paragrafo 8). Sarà quindi necessario verificare di volta in volta se anche l’altro Stato contraente abbia manifestato l’intenzione di applicare la medesima previsione: si pensi che, al momento, Stati come il Lussemburgo e i Paesi Bassi, ad esempio, non hanno notificato di voler applicare il paragrafo 4. L’impatto di tale previsione sulla pianificazione fiscale internazionale nel settore del real estate, nel breve termine, non sarà dunque rimarchevole.

Restano comunque salve le analoghe clausole già contenute nelle convenzioni con Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Barbados, Canada, Cina, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Hong Kong, India, Israele, Kenia, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Romania, Svezia e Ucraina, che saranno sostituite dal paragrafo 4 in esame soltanto se anche questi Stati esprimeranno analoga preferenza.

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