L’incrocio dei dati da solo non basta
La divergenza dei dati comunicati dal cliente e dal fornitore e i conseguenti accertamenti sono già stati oggetto di alcune pronunce dei giudici tributari. La Ctr Bologna (sentenza 2910/11/2017) ha affrontato il caso di un accertamento notificato dall’agenzia delle Entrate a un artigiano fondato sui dati rinvenuti nell’anagrafe tributaria.
Più precisamente, dall’applicativo elenco clienti e fornitori emergeva che una società aveva registrato tra i propri costi fatture emesse dal contribuente accertato. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo un vizio di prova, atteso che l’intera pretesa si fondava esclusivamente sui dati risultanti in anagrafe tributaria. Erano stati, infatti confrontati i dati dichiarati dalla società rispetto a quelli del contribuente, senza tuttavia verificarne la fondatezza e l’attendibilità. Il collegio di primo grado confermava la legittimità di tale contestazione e il contribuente proponeva appello. La Ctr, sul punto, ha innanzitutto rilevato che l’accertamento era fondato esclusivamente sui valori rinvenuti nell’anagrafe tributaria.
Il Collegio ha tuttavia evidenziato che si trattava di elementi forniti da un altro contribuente, per i quali erano necessarie ulteriori verifiche al fine di attestarne la fondatezza. Occorre così che il maggior reddito risulti in modo certo e diretto e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture. L’Ufficio, infatti, avrebbe potuto eseguire verifiche bancarie e/o documentali presso la società che aveva registrato le fatture, al fine di verificare l’effettivo esborso del denaro in favore del contribuente. Ciò anche al fine di verificare che non fosse proprio la società ad aver dedotto costi superiori rispetto a quanto fatturato dall’artigiano. Nella specie, quindi mancavano elementi documentali concreti a riprova dei dati meramente indiziari rilevati in anagrafe tributaria.
Ad analoghe conclusioni è giunta anche la Ctr Milano (sentenza 4546/16/2014) per un accertamento a una associazione sportiva, fondato esclusivamente sul predetto applicativo clienti e fornitori. Il collegio ha ritenuto che i dati fossero privi di supporto e quindi di certezza e pertanto non potessero fondare la pretesa.
L’elenco clienti e fornitori, oggetto delle decisioni dei giudici di merito, era uno strumento sostanzialmente analogo al nuovo spesometro. Dinanzi alle prime pronunce di merito che confermano così l’illegittimità, è auspicabile che gli Uffici si astengano da un’applicazione automatica, priva cioè di qualsivoglia riscontro, dei tanti dati presenti in anagrafe tributaria e in particolare dello spesometro.