L’inerenza dei costi infragruppo si valuta sull’insieme delle attività
L’inerenza dei costi deducibili o detraibili nei rapporti infragruppo va valutata secondo il criterio della coerenza e dell’utilità economica dell’intera attività svolta. L’apprezzamento di questi criteri deve far emergere, in sostanza, i vantaggi derivati dai costi - dedotti o detratti - nel loro insieme alle società appartenenti al medesimo gruppo d’imprese.
La V civile della Cassazione - ordinanza 20113/18, depositata ieri - torna sulla materia sdrucciolevole dell’inerenza dei costi infragruppo, respingendo il ricorso delle Entrate contro una decisione della Ctr Lombardia, sezione distaccata di Brescia. I giudici tributari lombardi avevano annullato cinque avvisi di accertamento nei confronti di una società bergamasca emessi all’esito della ricostruzione dei rapporti tra quattro società parte di un gruppo di imprese, peraltro già ammesse ala redazione di un bilancio consolidato fiscale.
La questione riguardava la deducibilità dei costi della fornitura di casse mobili costruite dalla stessa società contribuente, vendute poi a una società di leasing, concesse quindi in locazione finanziaria e date infine a noleggio da quest’ultima alla stessa costruttrice che, a sua volta, le concedeva poi in uso gratuito ai propri clienti in attesa della consegna dei prodotti ordinati. Secondo la Ctr, che aveva appunto annullato il recupero a tassazione dei costi in tal modo sottratti, l’intero”giro” aveva una propria economicità perché, pur avendo prodotto un risultato contabile negativo - di circa 1 milione - aveva determinato un saldo positivo in capo alla contribuente, che non solo aveva fornito un servizio più completo ai clienti (fornendo casse mobili in attesa della consegna) ma aveva anche recuperato margini mediante il ricarico sul prezzo di vendita finale.
Nella motivazione del rigetto delle ragioni dell’Agenzia, la v sezione ha sottolineato che per giurisprudenza ormai uniforme il giudizio sull’inerenza del costo va riferito all’oggetto sociale dell’impresa «nel senso che esso è deducibile se è funzionale alle singole attività sociali o, comunque, se apporta all’impresa un’utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata». L’inerenza, in sostanza, non integra un nesso tra costo e ricavo, ma si sostanza nella correlazione tra costo e attività d’impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile. E, con riferimento ai rapporti infragruppo, l’inerenza del costo, nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, è agganciata ai concetti di coerenza e utilità economica «interpretati come indici o meno della sussistenza o meno dell’inerenza più che come sui requisiti essenziali».
Cassazione, ordinanza 20113/2018