Imposte

L’insolvenza dei privati non fallibili ha tre strade

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di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti di Stefano Mazzocchi e Santo Viotti

I meccanismi previsti dalla disciplina contenuta nella legge 3/2012 – sulla quale è successivamente intervenuta la legge 221/2012 - traggono spunto dalle procedure concorsuali disciplinate nell’ambito della legge fallimentare, previste quindi per i soggetti fallibili, tanto da risultare come disciplina dell’insolvenza civile.

A dire il vero la nozione di “insolvenza civile”, non coincide con l’insolvenza definita nella legge fallimentare. La prima, infatti, costituisce una situazione di grave squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Tale squilibrio determina una rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o, nei casi più gravi, la definitiva incapacità.

L’insolvenza di cui alla legge fallimentare, invece, è connotata dall’incapacità non transitoria di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni contratte. Nel contesto descritto, gli strumenti ai quali si fa riferimento sono più di uno:
• accordo di composizione con i creditori;
• piano del consumatore;
• liquidazione del patrimonio con possibile esdebitazione.

Procedendo con ordine, l’accordo di composizione si caratterizza nella predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito finalizzato alla realizzazione di un piano finanziario approvato dalla maggioranza qualificata dei creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti.

Il piano del consumatore, inerenti ai soli debiti contratti per scopi estranei all’attività di impresa o libero-professionale, si concretizza nella predisposizione di un piano di risanamento dei propri debiti, come nell’accordo di composizione, dal quale però si differenzia in quanto il piano stesso è sottoposto alla sola valutazione del giudice territorialmente competente (sulla base del luogo di residenza del consumatore) e all’esito della verifica dei requisiti di ammissibilità (articolo 12-bis, comma 3, legge 3/2012) alla omologazione dello stesso piano.

In questo strumento, la funzione dei creditori è limitata alla eventuale contestazione della convenienza del piano e non anche alla sua approvazione. La minore importanza del ruolo dei creditori è confermata dalla possibilità per il giudice di dissentire dalle eventuali contestazioni dei creditori e di procedere, comunque, alla omologazione del piano.

La liquidazione del patrimonio con possibile esdebitazione, infine, costituisce l’ultimo strumento utilizzabile dai soggetti non fallibili, alternativo all’accordo di composizione e finalizzato, previo accertamento della situazione debitoria, alla liquidazione, cioè alla vendita giudiziale da parte del liquidatore nominato dal tribunale territorialmente competente (secondo i medesimi criteri visti sopra). Il ricavato delle vendite è messo a disposizione del ceto creditorio per la soddisfazione in quota parte del dovuto.

Il buon esito della procedura di liquidazione consente - entro l’anno dalla chiusura - la cosiddetta esdebitazione (articolo 14-terdecies, legge 3/2012) per effetto della quale, come sostanzialmente per il caso di cui all’articolo 142 della legge fallimentare, sarà possibile ottenere la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti, alla ricorrenza delle condizioni richieste al fine di comprovare (articolo 14-terdecies) la buona condotta del debitore.

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