L’integrazione dei dati salva la deduzione
La documentazione integrativa serve a provare la legittima deduzione dei servizi ricevuti, anche se l'indicazione in fattura è generica e non c'è alcun contratto tra le parti delle prestazioni rese. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l' ordinanza 14858 depositata ieri.
L'Agenzia delle Entrate tramite un avviso di accertamento disconosceva ad una società la deducibilità di alcuni costi, perché ritenuti non adeguatamente giustificati e quindi non inerenti. Più precisamente, le fatture contestate riguardavano prestazioni di manodopera rese da un‘altra impresa, relative ad operazioni di carico e scarico e di sistemazione di materiali effettuati presso stabilimenti della società.
Secondo l'Ufficio, occorreva oltre ad una descrizione più dettagliata nelle fatture, anche un contratto tra le parti.
La contribuente impugnava il provvedimento e nella circostanza produceva, a comprova dell'effettività ed inerenza del costo, documentazione integrativa relativa a schede riepilogative delle ore di lavoro impiegate dal personale presso la società ricorrente per l'assolvimento delle prestazioni di servizi indicate in fattura
Anche in considerazione di questa ulteriore documentazione il giudice di merito nei due gradi di giudizio annullava il provvedimento impositivo
L'Agenzia ricorreva così in Cassazione rilevando un'errata interpretazione della norma sull'inerenza e sulla ripartizione dell'onere probatorio, segnatamente l'amministrazione eccepiva che non poteva essere riconosciuta alla società la possibilità di integrare il contenuto generico delle fatture valorizzando prospetti provenienti dalla stessa società, non idonei a comprovare l'inerenza dei costi.
La Suprema Corte ha dapprima rilevato che la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità della norma.
Essa è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.
La contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità del relativo costo.
Nella specie, ancorchè i servizi oggetto di fatturazione non fossero stati previsti in uno specifico contratto tra le parti, la produzione delle schede riepilogative delle ore di lavoro impiegate dal personale presso la società ricorrente era sufficiente a provare l'assolvimento delle attività indicate in fattura. Per tali ragioni è stato rigettato il ricorso.
Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 14858 del 7 giugno 2018