L’integrazione del modello prolunga i termini di accertamento
Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno tendono ad intensificarsi anche gli accertamenti fiscali considerato che il 31 dicembre rappresenta, nella maggior parte delle ipotesi, il termine ultimo per la notifica degli atti impositivi da parte dell’amministrazione finanziaria. Per le imposte dirette e l’Iva, inoltre, l’accertamento è legato alla data di presentazione della dichiarazione annuale, in quanto è da quel momento che inizia il conteggio degli anni in cui per i verificatori è possibile esperire l’azione accertatrice. Il giorno di invio della dichiarazione, quindi, incide sui termini di accertamento potendo anche prolungarli.
Gli articoli 43 del Dpr 600/1973 riferito alle imposte dirette e il 57 del Dpr 633/1972 relativo all’Iva, infatti, prevedono che gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello dichiarativo, mentre nell’ipotesi di omessa presentazione (o trasmissione nulla) la notifica deve avvenire entro l’ultimo giorno del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Pertanto, i termini di accertamento sono di 5 o 7 anni.
Tuttavia, qualora il modello dichiarativo non sia presentato alle scadenze previste, gli anni accertabili aumentano automaticamente. Ciò si potrebbe verificare con il nuovo termine di presentazione previsto per la dichiarazione dei redditi, Irap e 770 che scade, come ormai noto, il prossimo 31 ottobre. Dal differimento consegue anche una nuova scadenza per l’invio della dichiarazione tardiva, che si verifica quando la denuncia è presentata per la prima volta entro 90 giorni dal termine principale, perciò Redditi per essere considerato valido (e quindi anche integrabile) deve essere presentato entro il 29 gennaio 2019. Ne deriva che il periodo d’imposta 2017 può essere accertato fino al 31 dicembre 2023 se la dichiarazione è presentata entro il 2018, mentre nell’ipotesi in cui il modello sia presentato nel 2019, l’accertamento decade il 31 dicembre 2024, prolungandosi di un anno l’attività accertativa che l’agenzia delle Entrate può esperire.
L’Amministrazione finanziaria, poi, può godere di maggiore tempo nell’ipotesi in cui il contribuente provveda ad integrare una dichiarazione già validamente presentata, in quanto in questo caso ripartono i termini di accertamento per l’Agenzia, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. Di conseguenza, l’integrazione del modello Redditi 2018 durante il 2020, prolunga i termini accertativi fino al 31 dicembre 2025.
Sono previste anche delle ipotesi di diminuzione dei termini di accertamento a favore del contribuente. L’articolo 3 del Dlgs 127/2015, infatti, nella versione attualmente in vigore sancisce la riduzione di due anni dei termini a favore di chi ha optato per lo spesometro facoltativo alle condizioni previste dal Dm 4 agosto 2016. Con l’entrata in vigore della fattura elettronica tra privati, dal 1° gennaio 2019, la riduzione di due anni sarà riservata a coloro che assicurano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, secondo le modalità ancora da stabilirsi.
Inoltre, con l’entrata in vigore degli indici di affidabilità fiscale (Isa) i contribuenti considerati affidabili potranno beneficiare, qualora abbiano presentato la dichiarazione, della riduzione di un anno dei termini di accertamento, previsione già riservata a coloro che risultano congrui e coerenti agli studi di settore, anche a seguito dell’adeguamento alle risultanze di Gerico.
Quanto esposto finora è valido anche per le annualità precedenti a quella in corso al 31 dicembre 2016, per le quali però sono previste, oltre al raddoppio dei termini, anche diverse scadenze per l’accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in caso di omessa dichiarazione.
Emerge, infine, che i termini di accertamento dipendono da numerose variabili legate principalmente alle scelte operate dal contribuente e dalla sua “trasparenza” nei confronti del Fisco.