L’intermediario abilitato potrà accedere all’e-fattura tra «privati»
Il Fisco prova a ridurre l’impatto del debutto della fattura elettronica obbligatoria. Tra le luci e ombre che accompagnano un cambio negli adempimenti tributari, le imprese “incassano” la possibilità che i professionisti e gli intermediari di fiducia possano ricevere direttamente le e-fatture emesse e ricevute relative ai clienti direttamente dallo Sdi, il Sistema di interscambio attraverso cui viaggiano i documenti digitale. Non solo, perché gli intermediari potranno anche acquisire il duplicato della fattura elettronica in formato Xml e leggibile dall’area autenticata del cliente. Attenzione, per superare a monte possibili obiezioni sulla privacy (dopo la recente scottatura dello spesometro), l’accesso ai duplicati dovrà essere autorizzato dal cliente secondo una procedura che sarà messa a punto dalle Entrate e su cui sarà coinvolto anche il Garante. È solo uno dei chiarimenti forniti nell’incontro di ieri del forum italiano della fattura elettronica coordinato da Entrate e dipartimento delle Finanze del Mef.
Chiarimenti che hanno solo in parte sgombrato il campo da dubbi e incertezze in visto del debutto dell’e-fattura obbligatoria dal 1° luglio per carburanti e subappalti Pa e poi dal 1° gennaio 2019 per tutti. Dubbi che hanno spinto la Cna a chiedere una proroga «per garantire che non arrechi problemi seri alle imprese». Il nuovo obbligo, continua la nota diramata subito dopo l’incontro, «non dovrà significare costi aggiuntivi per le piccole imprese e dovrà partire solo dopo un adeguato periodo di sperimentazione». Una richiesta condivisa anche dagli altri stakeholder intervenuti, per i quali sarebbe opportuno che il nuovo Governo e la stessa amministrazione finanziaria valutino una proroga secca di sei mesi o al massimo di un anno o in alternativa un periodo di sperimentazione dell’obbligo senza sanzioni, con la possibilità di gestire fatture analogiche in caso di difficoltà di adeguamento al sistema.
Strettamente collegati all’e-fattura sono anche i nuovi tempi della detrazione Iva. Nel forum di ieri è emerso che la data di emissione dell’e-fattura è quella riportata obbligatoriamente nel documento ed è anche quella da cui l’Iva diventa esigibile. Mentre per esercitare la detrazione (in linea con le indicazioni della circolare 1/E del 2018) farà fede la data indicata nella ricevuta di consegna rilasciata da Sdi. Se il sistema dovesse scartarla, l’e-fattura si considererebbe non emessa e il cedente dovrebbe emettere una nota di variazione interna qualora l’avesse già registrata. In caso di mancata consegna, la data di ricezione per la detrazione Iva coincide con la messa a disposizione del duplicato informatico nell’area autenticata .
Sul versante dell’autenticità e dell’integrità, è stato chiarito che il Sistema di interscambio accetterà anche le e-fatture prive di firma digitale, che resta comunque lo strumento consigliato dalle Entrate.
Per i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione, i contribuenti minimi e forfettari potranno visualizzare le e-fatture ricevute nell’area autenticata delle Entrate. Stesso trattamento anche per i consumatori finali.
Capitolo conservazione. La memorizzazione del documento avrà valenza fiscale mentre è allo studio del Mef che acquisti validità anche civile e penale.
Le soluzioni in arrivo sull’e-fattura
Concordato 2025-2026, pronto il software. Proposta con sconto fino al 30% per l’attività sospesa
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi