Imposte

L’iperammortamento si può conservare con il nuovo acquisto

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di Luca Gaiani

Scatta la portabilità del bonus per i beni iper ammortizzabili. La legge di bilancio 2018 prevede che, qualora il bene 4.0 venga venduto prima della ultimazione dell’ammortamento, la maggior deduzione del 150% può proseguire se viene acquistato un bene con caratteristiche tecniche non inferiori. Anche il nuovo investimento deve essere interconnesso. La norma non riguarda i beni super ammortizzabili per i quali la dismissione comporta la perdita delle deduzioni non ancora stanziate.

Deduzioni e ammortamenti

L’incentivo per super e iperammortamento consiste in una deduzione extracontabile di quote di ammortamento maggiorate. In pratica, nella dichiarazione dei redditi, l’impresa deduce annualmente un importo pari al 40% o 150% del costo sostenuto moltiplicato per il coefficiente fiscale di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nel primo esercizio. Per i beni acquisiti in leasing, la deduzione maggiorata si calcola (sempre al 40% per il super o 150% per l’iper) sulla quota capitale del canone di competenza, cioè determinato in base ad una durata pari alla metà di quella dell’ammortamento.

Questo particolare meccanismo di fruizione del bonus fa sì che lo stesso si interrompa se il bene viene ceduto prima del termine dell’ammortamento (o della metà del periodo in caso di leasing). In pratica (circolare 4/E/2017, 5.4), in tale esercizio, la super o iper deduzione viene calcolata con ragguaglio ai giorni mentre le quote residue (corrispondenti al residuo da ammortizzare) saranno perse. Nessuna conseguenza si avrà invece sulle deduzioni già operate dato che la legge non prevede alcun vincolo temporale di possesso.

Portabilità dell’iper ammortamento

Al fine di tener conto della rapida evoluzione tecnologica che potrebbe indurre a sostituire i beni agevolati prima della fine dell’ammortamento fiscale, il comma 35 della legge di bilancio 2018 introduce per i beni iper ammortizzabili una sorta di portabilità del bonus. Qualora il bene “iper” venga ceduto prima del termine della integrale fruizione del bonus, la deduzione non viene meno se l’impresa sostituisce il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle dell’allegato A) alla legge 232 e attesta le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole già previste (dichiarazione sostitutiva o perizia giurata). La prosecuzione dell’iper ammortamento richiede che la sostituzione, l’interconnessione e la perizia siano realizzate nello stesso esercizio di cessione.

Qualora il costo del nuovo bene sia inferiore a quello del bene ceduto, le deduzioni proseguiranno, ma saranno limitate al minore importo pagato (comma 36). Ad esempio, si supponga che nel 2017 venga acquistato, entri in funzione e sia interconnesso un bene “iper” di costo pari a 1.000 con coefficiente di ammortamento del 20 per cento. In data 2 gennaio 2020, il bene viene ceduto e si acquista un nuovo cespite con caratteristiche identiche, di costo pari a 800. Il bene nuovo viene interconnesso e attestato entro il 31 dicembre 2020. La maggiorazione originaria (1.500) viene fruita per 150 nel 2017, per 300 nel 2018 e per 300 nel 2019 (totale: 750). Nel 2020, per effetto della portabilità, si prosegue nell’iper ammortamento, ma riducendo il costo di riferimento a 800 (maggiorazione 150% pari a 1.200). L’impresa potrà dunque dedurre ulteriori quote di iper ammortamento fino a 450 (pari a 1.200 – 750).

La portabilità riguarda i soli beni iperammortizzabili (sia quelli acquisiti nel 2017 per effetto della legge 232/2016, sia quelli che usufruiranno della proroga al 2018 e 2019), mentre non è prevista per il superammortamento.

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