Controlli e liti

L’Irpef dei soci resta fuori dalla sanatoria degli avvisi bonari

I benefici di legge sembrano applicarsi solo sull'Iva e l'Irap delle società e delle associazioni

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Nonostante il provvedimento del direttore delle Entrate del 6 aprile scorso – che ha dato il via alla notifica degli atti di accertamento “sospesi” per effetto dell’articolo 157 del Dl Rilancio – sia stato emanato sostanzialmente per effetto della sanatoria degli avvisi bonari, la circolare 4/E/2021 sui controlli 2021 ha annunciato che la sanatoria partirà solo a fine anno. In più occasioni è stato rilevato su queste pagine il ritardo nell’emanazione del provvedimento di attuazione delle disposizioni sulla «scissione decadenziale» dell’articolo 157 del Dl 34/2020. Tale previsione è stata giustificata «al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali». Il 6 aprile è stato finalmente reso noto il provvedimento attuativo. Nella motivazione di quest’ultimo si legge che lo stesso è stato emanato «in considerazione del consolidamento del quadro normativo in materia e, in particolare, visto quanto statuito dall’articolo 5» del Dl 41/2021 (sanatoria degli avvisi bonari).

Chiaramente tutto ciò è apparso una sorta di appiglio, considerando che, come correttamente riporta la circolare 4/E/2021, per la sanatoria non solo occorre avere i dati della dichiarazione Iva 2021, ma bisognerà anche, per i soggetti che vi sono esonerati, tenere conto dei ricavi 2020, che verranno riportati nella dichiarazione che si presenterà a fine novembre. In pratica, la sensazione è che la sanatoria abbia rappresentato una specie di pretesto per fare ripartire la notifica degli atti di accertamento.

Quanto alla stessa sanatoria degli avvisi bonari, vi sono molti aspetti che richiederebbero una modifica. Tra questi, spicca il trattamento dei soci di società di persone e di associazioni professionali nonché dei collaboratori di impresa familiare.

A stretto rigore, poiché il titolare della partita Iva attiva al 23 marzo scorso risulta l’ente partecipato (società di persone o associazione professionale) oppure l’imprenditore individuale, i benefici di legge non trovano applicazione per i soci e collaboratori. Ne deriva che la sanatoria riguarderà al più l’Irap e l’Iva delle società e delle associazioni ma non anche l’Irpef dei soci, che rappresenta una quota significativa dei debiti fiscali. Per le medesime ragioni, anche il collaboratore dell’impresa familiare non potrà fruire di alcuna agevolazione. Ma non vi è dubbio che la situazione di difficoltà dell’impresa che ha subito un sensibile calo di fatturato si riflette automaticamente su tutti i soggetti che vi “partecipano”.

Peraltro, va notato che anche per questi ultimi il reddito conseguito è un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, analogamente agli imprenditori e ai professionisti individuali: sicché, a parità di condizioni, risultano irragionevolmente discriminati. A ciò si aggiunge la questione della valenza delle dichiarazioni tardive o integrative, al fine della determinazione del volume d’affari di riferimento. Se, come sembra, le suddette dichiarazioni sono rilevanti allo scopo, la procedura di condono potrebbe prolungarsi ulteriormente nel tempo.

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