L’Italia dovrà adeguarsi alle linking rules
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Sulle pagine del Sole 24 Ore negli scorsi giorni si sono espresse le ragioni del doppio binario (pericolo di effetti di tassazioni ”distoniche”) e quelle della derivazione rafforzata (semplicità e limitati oneri di adempimento). La contrapposizione così posta, pare di principio e di difficile bilanciamento in termini di compromesso. Tuttavia, in questa sede si vuole illustrare una diversa impostazione la quale, per altro, pare resa necessaria nel breve periodo dal vincolo europeo. Andando con ordine. Il tema dei finanziamenti a tasso zero, in ultima analisi, attiene all’eventualità che il finanziato rilevi dei costi (interessi passivi) e che il finanziatore non “riconosca” (“non recognition”) altrettanti ricavi (interessi attivi). Se così è, si producono effetti definibili di “deduzione senza inclusione” (“deduction whithout inclusion” o D/NI).
La sterilizzazione a fini fiscali degli effetti D/NI, anche derivanti da finanziamenti a tasso zero, rientra non solo nell’ambito del report Ocse del 2015 sull’Azione 2 del progetto Beps (avente a oggetto tra l’altro gli strumenti finanziari ibridi), ma è anche oggetto della direttiva Atad 2 (che ha modificato la direttiva Atad 1) e che l’Italia dovrà implementare a decorrere, in linea di principio, dal 1° gennaio 2020). Per altro il considerando 27 della direttiva Atad 2 espressamente afferma che gli Stati Ue dovrebbero «avvalersi delle spiegazioni e degli esempi applicabili riportati» nel report Azione 2 «sia come fonte illustrativa o interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni delle presente direttiva e con il diritto dell’Unione».
L’impostazione Beps Azione 2 (e, conseguentemente, della Atad) è quella di rimuovere gli effetti D/NI tramite un collegamento automatico e oggettivo tra il trattamento fiscale del pagatore e quello del percettore (“linking rules”). Le “linking rules” si articolano coordinando due rimedi agli effetti D/NI: il primo applicabile in capo al finanziato (“primary rule” volto a negare la deduzione se e nella misura in cui la controparte non include il componente nel reddito ordinario – “deny the deduction”) e l’altro applicabile, in mancanza dell’attivazione del primo, in capo al finanziatore (“defensive” o “secondary rule”, volta a forzare l’inclusione del componente in capo al sottoscrittore “force the inclusion”).
Il report Azione 2, con riguardo ai finanziamenti a tasso zero (“interest free loan”), fornisce specifica illustrazione tramite l’esempio 1.13 (rilevante nel caso di specie “accrued interest”).
Nell’esempio 1.13 il report Ocse descrive proprio un finanziamento a tasso zero, rilevato in biforcazione dal finanziato ma non dal finanziatore, e conclude nel senso che l’operazione integri un ibrido fiscale ai fini della raccomandazione relativa alla legislazione domestica in quanto l’ “accruded discount” configura un pagamento.
In conclusione, qualora l’Italia dovesse adeguarsi ai dettami della direttiva Atad 2, pur stretta tra il principio di non discriminazione e il divieto degli aiuti di Stato, è ragionevole ritenere che entro il 31 dicembre 2019 l’impostazione accolta nel decreto Ias/Oic dovrà essere modificata nel senso dell’introduzione delle “linking rules”.
Nel frattempo la soluzione del doppio binario accolta nel decreto e secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa impone al finanziatore, che abbia rilevato contabilmente un interesse attivo “figurativo”, di operare una variazione in diminuzione per riportare il componente positivo nei limiti di quanto previsto dal contratto (ossia ai corrispettivi contrattualmente pattuiti). Non è chiaro se tale previsione, oltre legittimare in ipotesi eventuali ibridi cross border (si pensi al caso in cui il finanziato estero rilevi e deduca un interesse passivo), prevalga o meno sull’articolo 110 comma 7 del Tuir che prevede la sostituzione del valore di libera concorrenza ai corrispettivi pattuiti infragruppo (transfer pricing).
Oic - Dm Economia 3 agosto 2017
Oic - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017