L’iter di erogazione può condizionare gli effetti tributari
In base alla relativa natura, i contributi sono soggetti a un differente regime fiscale. Se, da un lato, il trattamento dei contributi in conto capitale risulta abbastanza agevole, in quanto gli stessi concorrono a formare il reddito in base al principio di cassa, dall’altro, i contributi in conto esercizio e in conto impianti presentano maggiori criticità.
Questi ultimi, infatti, rilevano fiscalmente in base al principio di competenza che non è sempre di facile individuazione considerate le varie modalità di erogazione. In questi casi tornano quindi utili le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 9/604/1979 e circolare 73/E/1994).
Tali chiarimenti, sebbene riguardanti la competenza fiscale intesa come individuazione dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali (articolo 109, comma 1, del Tuir), devono infatti essere considerati ancora validi nonostante l’introduzione del principio di derivazione rafforzata in quanto forniscono gli strumenti per individuare i requisiti di certezza (Oic 12) e ragionevole certezza (Oic 16) richiesti per la corretta competenza contabile e, quindi, anche fiscale dei contributi in conto esercizio e in conto impianti.
Decreto di liquidazione
Il contributo concorre a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui l’ente pubblico, una volta terminati i necessari controlli, comunica all’impresa l’ammontare liquidato risultante dal decreto di liquidazione. Mediante notificazione in caso di decreto di liquidazione avente natura recettizia o attraverso pubblicazione del medesimo decreto in caso contrario.
Erogazione senza atti formali
Se la procedura di liquidazione non si concretizza con atti formali esterni, il contributo concorre a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui risultano verificati tutti gli elementi oggettivi sui quali si basa il diritto dell’azienda ad ottenere il contributo a prescindere dai riscontri e dai controlli effettuati da parte dell’ente preposto alla liquidazione del contributo.
La condizione risolutiva
Il contributo si considera sottoposto a condizione risolutiva quando, anche se perfezionato con il decreto di liquidazione dell’importo spettante, all’impresa beneficiaria viene imposto un obbligo di fare specifico in mancanza del quale il contributo deve essere restituito. In questo caso, il contributo rileva fiscalmente nell’esercizio in cui l’impresa ha ricevuto la notifica del decreto di liquidazione a prescindere dalla clausola risolutiva. Nell’ipotesi in cui in un esercizio successivo a quello di rilevazione del contributo dovesse verificarsi la condizione risolutiva, l’impresa sarebbe costretta a restituire le somme ricevute e, conseguentemente, a rilevare una sopravvenienza passiva ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del Tuir.
La condizione sospensiva
Contrariamente alla condizione risolutiva, il contributo concorre a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui l’ente erogatore, una volta accertati i lavori eseguiti e le clausole vincolanti per l’erogazione, emette una delibera formale.