L’oggettivo vantaggio dimostra l’abuso
L’applicazione formale della norma non salva dalla pratica fiscale abusiva se l’insieme degli elementi oggettivi fa emergere la fruizione di un vantaggio fiscale contrario alla ratio legis. In tal caso l’Amministrazione deve provare l’alterazione degli schemi negoziali classici che è, ex se, integrata se due coniugi costituiscono una società immobiliare, costruiscono due unità immobiliari per poi comprarle e cessare subito dopo l’attività. Così l’ ordinanza n. 9771-17 della Corte di cssazione (Presidente Iacobellis, relatore Iofrida) depositata ieri.
A marito e moglie, socio accomandatario e accomandante di una Sas costituita nel 2003 per svolgere attività di costruzione di immobili e poi cancellata nel 2007 l’Amministrazione recupera nel 2009 l’Iva indebitamente detratta dalla società. Ciò perché la Sas ha posto in essere un’attività priva di valide ragioni economiche per conseguire un indebito risparmio d’imposta pari all’Iva detratta, realizzando senza dipendenti due sole unità immobiliari, poi vendute agli stessi soci. Ma per la società non vi è alcun vantaggio fiscale indebito e la detrazione dell’Iva è legittima. L’operazione immobiliare è durata infatti 4 anni, i costi sostenuti sono stati pari a un milione di euro e quindi ci sono le ragioni per fare impresa e la facoltà di usufruire degli strumenti giuridici utilizzati.
La pensa diversamente l’Amministrazione perché la società non ha provato il contenuto economico dell’operazione diverso dal risparmio fiscale limitandosi ad affermare che sono rimasti invenduti gli alloggi costruiti e ha dovuto poi suo malgrado cederli ai soci cessando anzitempo l’attività. I giudici di merito danno torto all’Amministrazione, ma non la Corte che cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza della Corte Ue si ha pratica abusiva quando le operazioni eseguite, nonostante l’applicazione formale delle direttive Ue e delle norme nazionali procurano, sulla base di un insieme di elementi oggettivi, un vantaggio fiscale contrario alla ratio legis.
L’Amministrazione deve provare l’intento elusivo tramite l’alterazione degli schemi negoziali classici, riconducibili alla normale logica di mercato, svolti per conseguire il risultato fiscale di favore. Il fatto che due coniugi costituiscano una società, operino senza dipendenti, costruiscano e comprino due sole unità immobiliari, cessando poi l’attività, ben fa rivelare l’abuso.
Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 9771 del 18 aprile 2017