Contabilità

L’Oic 11 resta in attesa di revisione

di Franco Roscini Vitali

Rinnovamento della disciplina del bilancio, innanzi tutto per migliorare la comparabilità dei bilanci e la loro capacità di rappresentare in modo efficace i fatti gestionali oggetto di rilevazione contabile. Ma anche introduzione di disposizioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese.

A parere dell’Assonime sono queste le finalità delle disposizioni introdotte nel Codice civile dal decreto legislativo n. 139/15 , che hanno comportato un avvicinamento delle regole di predisposizione dei bilanci delle imprese Ita Gaap ai principi Ias/Ifrs.

Una ponderosa circolare, la n. 14 di ieri, analizza le nuove norme con riferimento anche ai principi contabili emanati dall’Oic.

La volontà del legislatore di introdurre regole contabili differenziate in base alle dimensioni delle imprese, in modo da poterle gestire senza dover sopportare oneri amministrativi eccessivi, appare più incisiva rispetto al passato. Si tratta di un cambiamento in linea con le esperienze di altri Paesi che appare foriero di ulteriori sviluppi, soprattutto se sarà fatto proprio in sede di future revisioni dei principi contabili nazionali dall’Oic, organismo riconosciuto dal legislatore quale istituto nazionale dei principi contabili. L’associazione rileva che l’ordinamento contabile nazionale è imperniato su Codice civile e principi contabili nazionali: pertanto, possono considerarsi superate le incertezze su funzione e collocazione giuridica di questi principi che interpretano e, quando necessario, integrano la legge.

Con riferimento alle micro-imprese sono evidenziate alcune criticità relative, in particolare, alle holding, che potrebbero essere qualificate micro anche quando fanno parte di gruppi societari che rappresentano realtà economiche medie e grandi: per esempio, sarebbe preclusa la possibilità di valutare i derivati al fair value.

Un aspetto critico, che dovrebbe essere risolto in sede civilistica, riguarda le società di persone perché non è chiaro se e fino a che punto le nuove regole contabili possano ritenersi compatibili con le caratteristiche e lo status giuridico di questi soggetti. Medesimi problemi riguardano le imprese individuali e gli enti non societari, costituiti da enti commerciali e non, che redigono un bilancio in relazione all’attività d’impresa, ma non sono soggetti all’obbligo di deposito nel Registro imprese.

Tra le disposizioni più innovative, Assonime richiama la contabilizzazione della azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto attraverso l’iscrizione di una riserva negativa, con l’effetto che i saldi patrimoniali che dovessero emergere dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo della successiva rivendita assumono la natura di riserve di capitale, mentre in precedenza erano qualificati ricavi/costi (plus/minusvalenze) di natura finanziaria.

Per quanto riguarda il principio generale della rilevanza, introdotto nell’articolo 2423 del Codice civile, non si tratta di novità di portata assoluta perché lo stesso legislatore e i principi contabili Oic già prevedevano norme di dettaglio ispirate a tale principio. Per esempio, i nuovi principi Oic 13 e Oic 16 confermano le regole di valutazione costante delle rimanenze o delle immobilizzazioni costantemente rinnovate e di valore non significativo (Oic 13) e la possibilità di adottare l’ammortamento ridotto alla metà nel primo anno di acquisizione del cespite (Oic 16). Tuttavia, se è chiaro che “rilevante” è lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori del bilancio, resta irrisolto il problema di definire quali siano le categorie di destinatari/utilizzatori.

Invece, per l’applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, introdotto nell’articolo 2423-bis del Codice, si attende la revisione del principio contabile Oic 11, che dovrebbe chiarire le modalità applicative dei postulati generali di bilancio e, in particolare, di questo principio. Probabilmente il principio di rappresentazione sostanziale costituirà una sorta di bussola da assumere in mancanza di idonee indicazioni da parte dei singoli principi Oic.

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