L’onere diventato certo non cambia natura
I fatti successivi al 31 dicembre non modificano la natura, ma solo l’importo dei fondi iscritti in bilancio. Lo precisa l’Oic in un chiarimento, in consultazione, sul proprio sito internet. Ad esempio, l’intervenuta definizione di una causa legale richiede l’aggiornamento dell’importo, ma non la riclassifica del fondo in un debito. La risposta può avere ricadute sull’individuazione del periodo di deduzione fiscale di tali oneri.
L’estensione del principio di derivazione rafforzata attuato dal Dl 244/2016 ha comportato l’eliminazione, anche per i contribuenti Oic adopter, dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva richiesti dall’articolo 109 del Tuir per la deduzione dei costi. Una delle conseguenze più rilevanti dovrebbe riguardare gli oneri di competenza di un determinato esercizio il cui importo diviene certo e determinabile tra il 31 dicembre e la data di redazione del bilancio. Questi importi, in passato, erano generalmente considerati indeducibili nell’anno di competenza per effetto dell’inesistenza della certezza, requisito ora eliminato.
L’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011, richiamato dal Dm 3 agosto 2017, stabilisce peraltro che gli accantonamenti iscritti in contropartita di passività con scadenza o ammontare incerti, rientranti nell’Oic 31, sono tuttora indeducibili in base all’articolo 107 del Tuir.
Si è dunque posto il dubbio se gli oneri in questione (divenuti certi dopo il 31 dicembre), come ad esempio il costo derivante da un contenzioso in corso al 31 dicembre 2017 che viene definito a febbraio 2018, perdano la natura di accantonamenti a fondi per divenire costi e debiti. L’interrogativo è stato sottoposto all’Oic che, in una risposta del 19 marzo, ha affermato che il doc. 29 disciplina quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e delle passività di bilancio.
Conseguentemente, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio seguente, ma solo all’aggiornamento delle stime del valore delle attività e delle passività già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo conto delle condizioni vigenti al momento di redazione del bilancio.
In pratica, in base al chiarimento, la passività iscritta a fronte di una causa esistente al 31 dicembre che si esaurisce con sentenza o transazione entro fine marzo (o, aggiungiamo, a fronte di un’altra situazione analoga, come ad esempio una negoziazione per il rinnovo di un contratto aziendale che viene firmato entro la data di bilancio) resta classificata nei fondi, anche se il relativo valore viene aggiornato ed iscritto nell’esatto importo definito prima della chiusura del bilancio.
Chiarite le classificazioni contabili dei fatti post 31 dicembre, la parola passa ora alle Entrate. È necessario che il Fisco intervenga tempestivamente per indicare le ricadute fiscali. Occorre cioè sapere se il fondo iscritto al 31 dicembre (che resta tale in bilancio), che accoglie oneri nel frattempo divenuti certi, rientri nel disposto dell’articolo 9 del Dm del 2011 con il conseguente rinvio della deducibilità all’esercizio seguente. O se invece, dando prevalenza alla derivazione rafforzata, il venir meno dell’incertezza indicata da tali norme consenta la deduzione anticipata.