L’opzione accelera i rimborsi Iva
L’agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2017 (si veda il Sole 24 Ore di ieri) certifica definitivamente che l’obbligo della comunicazione delle fatture emesse e registrate segue le medesime regole sia che lo si faccia per obbligo che per opzione. Infatti il quinto capoverso della circolare sostiene che i chiarimenti relativi alle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l’obbligo della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture stabilito dal nuovo articolo 21 del Dl 78/2010. Le differenze fra le due procedure sono minime e gli effetti differenti e più favorevoli per il contribuente nel caso di invio su opzione.
L’opzione
Il contribuente che intenda agire mediante opzione deve comunicare la sua scelta alle Entrate in via telematica entro il 31 marzo 2017 con le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 212804 del 1° dicembre 2016. L’opzione è vincolante per 5 anni. Per ottenere i benefici fiscali della trasmissione “volontaria” le opzioni sono due e cioè quella relativa all’invio delle fatture emesse e di acquisto registrate (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) e per i commercianti al minuto quella della memorizzazione e invio dei corrispettivi (articolo 2); le modalità per l’opzione dell’invio dei corrispettivi sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia n. 182017 del 28 ottobre 2016.
I termini
Per il momento i termini per la trasmissione delle fatture sono leggermente diversi in quanto l’emendamento che trasforma la comunicazione da trimestrale in semestrale per il 2017 riguarda soltanto la trasmissione obbligatoria di cui al Dl 193/2016. Quindi l’opzione per la trasmissione ai sensi del Dl 127 richiede l’invio entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre compresa la scadenza del 31 agosto per il secondo trimestre. Invece per la trasmissione obbligatoria nel 2017 avremo la presentazione del primo semestre entro il 16 settembre e per il secondo entro il 28 febbraio (secondo l’emendamento governativo al Milleproroghe).
A regime dal 2018 avremo le medesime scadenze ad eccezione del secondo trimestre che nella trasmissione non opzionale scade il 16 settembre anziché il 31 agosto. Si ricorda che l’opzione non produce effetti diversi per la trasmissione delle liquidazioni periodiche il cui adempimento permane per tutti con periodicità trimestrale e con identiche scadenze.
I benefici
I vantaggi stabiliti dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015 per alcuni aspetti ricalcano quelli previsti dall’articolo 4 del Dl 193/2016 e quindi sono comuni a entrambe le categorie di contribuenti. Si tratta dell’esclusione dagli obblighi black list fin dal periodo 2016, la comunicazione dei contratti di leasing e di noleggio, i modelli Intra acquisti, lo spesometro vecchia maniera e gli acquisti da San Marino.
I vantaggi veri sono riservati ai contribuenti che esercitano l’opzione e che consistono nell’accelerazione nella erogazione dei rimborsi Iva. Secondo la lettera c) dell’articolo 3 del Dlgs n. 127 i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/72. Per professionisti e imprese minori per i quali l’Agenzia realizza un programma di assistenza verrà esclusa anche la garanzia o visto di conformità.
Il secondo beneficio riguarda il termine di decadenza della attività di rettifica ai fini Iva e accertamento ai fini delle imposte dirette che viene ridotto di due anni passando quindi da cinque a tre (ma solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilita’ dei pagamenti oltre 30 euro).
Agenzia delle Entrate, circolare 1/E/2017